Condominio

L'assemblea convocata per avallare la mediazione non può concludersi con la revoca della delibera impugnata

Se l’ordine del giorno risulta incompleto e non consente di informare debitamente i condòmini, qualsiasi determinazione assunta deve essere annullata

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di Roberto Rizzo

La delibera adottata dall’assemblea condominiale che, contestualmente, autorizzi la partecipazione in mediazione e disponga la revoca della delibera oggetto del procedimento davanti all’organismo accreditato, dev’essere annullata se all’ordine del giorno, nell’avviso di convocazione, viene indicata unicamente la questione relativa all’autorizzazione (dell’amministratore e dell’avvocato) a partecipare alla procedura al cospetto del competente organismo di conciliazione.

I fatti di causa

Deve, infatti, escludersi che in simili ipotesi i condòmini debbano, o anche semplicemente possano, immaginare che durante l’assemblea convocata per deliberare in ordine alla partecipazione alla mediazione, si possa, poi, adottare una decisione di portata ben più ampia, finalizzata anche a revocare la delibera impugnata. Questi i principi di diritto contenuti nella sentenza 3716/2022 , emessa dal Tribunale di Torino, a conclusione del giudizio promosso da alcuni condòmini che hanno impugnato una delibera assembleare, chiedendone l’annullamento, per mancanza di indicazione nell’ordine del giorno degli argomenti trattati e deliberati.

Informazione preventiva per una partecipazione consapevole

Il Tribunale piemontese, nell’accogliere la tesi delle parti attrici, richiama espressamente il dettato dell’articolo 66, terzo comma, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, secondo il quale l’avviso di convocazione deve contenere la specifica indicazione dell’ordine del giorno. Osserva, al riguardo, il giudice del merito, che sebbene non sia necessaria un’analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare, affinché l’obbligo di preventiva informazione dei condòmini possa ritenersi soddisfatto, e l’avviso di convocazione correttamente strutturato, è necessario che l’ordine de giorno sia predisposto in maniera tale far conoscere ai convocati l’oggetto essenziale dei temi da esaminare. In tal modo, si consente loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione, di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter valutare in maniera ponderata l’atteggiamento da tenere al momento del voto.

L’assemblea non può deliberare su questione esterne all’ordine del giorno

Nel caso in esame, per il Tribunale, non può sostenersi che l’assemblea convocata per deliberare sulla partecipazione (o meno) del Condominio al procedimento di mediazione avviato da un condòmino, potesse poi, legittimamente, concludersi con la revoca stessa della deliberazione impugnata, trattandosi, evidentemente, di determinazioni aventi, non solo un oggetto diverso, ma anche una diversa incidenza sulla gestione condominiale e sugli interessi dei singoli partecipanti. Appare, infatti, del tutto evidente come la scelta di partecipare o meno alla mediazione abbia delle conseguenze economiche ben diverse da quelle relative alle ripercussioni derivanti da una differente ripartizione delle spese di riscaldamento, conseguente all’intervenuta revoca delle delibere impugnate, relative all’esonero di alcuni comproprietari dall’obbligo di contribuzione a spese di tale natura.

Perché la difesa del Condominio è insussistente

Per il giudice, la difesa del Condominio non può essere condivisa. Nel costituirsi in giudizio, l’ente di gestione ha osservato come l’ordine del giorno fosse talmente chiaro da essere quasi suggestivo della decisione da adottare, sulla base di una decisiva considerazione fattuale. Sono, infatti, le stesse allegazioni del convenuto a smentire l’assunto, posto che il Condominio ha rappresentato come, prima della convocazione, si siano svolti degli incontri informali tra l’amministratore e i condòmini, ai quali non sono stati invitati gli attori, per pianificare la decisione che sarebbe stata condivisa e formalizzata in assemblea, come di fatto è accaduto. Non può, dunque, affermarsi che gli odierni attori, portatori di interessi confliggenti con quelli dell’ente di gestione, potessero anche solo immaginare che nell’assemblea convocata per decidere sulla partecipazione alla mediazione, si potesse giungere ad adottare una decisione volta, addirittura, a revocare le stesse delibere oggetto della mediazione.

La decisione del Tribunale

La sentenza in commento, che accoglie la domanda formulata dalle parti attrici e per l’effetto annulla la deliberazione assembleare, con condanna alle spese del Condominio soccombente, riprende il consolidato orientamento giurisprudenziale, di legittimità e di merito, secondo il quale affinché una delibera possa ritenersi valida è necessario (e sufficiente) che l'avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, così da farne comprendere ai condòmini i termini essenziali e di consentire agli aventi diritto le determinazioni conseguenti, anche in relazione alla partecipazione alla deliberazione stessa (Cassazione, sentenza 21966/2017; Tribunale di Pavia, sentenza 234/2022). Un’ulteriore conferma, dunque, di quanto sia importante un’attenta predisposizione dell’ordine del giorno, nell’ambito della fattispecie a formazione progressiva e complessa rappresentata dal procedimento della (corretta) genesi della volontà assembleare.

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