Condominio

L’importanza del certificato di prevenzione incendi negli edifici

La sua mancanza in condominio impone all’amministratore, custodei dei beni, la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso

immagine non disponibile

di Giulio Benedetti

Il certificato di prevenzione incendi, previsto dall'articolo 16 del Dlgs 139/2006, è rilasciato, su domanda dell'interessato, dal Comando provinciale dei vigili del fuoco e attesta il rispetto delle prescrizioni della normativa antincendio nei locali , attività e depositi previsti dalla norma, in relazione alla detenzione di prodotti infiammabili che , in caso di incendio, comportano gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni. Il titolare delle attività previste dal decreto che comportino la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, se omette di chiedere il rilascio o il rinnovo del certificato è sanzionato penalmente (articolo 20 ).

Se tale soggetto è un datore di lavoro inoltre deve assicurare il rispetto della normativa antincendio , ai sensi degli articoli 46 e 55 del Dlgs 81/2008 , per i suoi dipendenti e in caso di omissione ricorre la sanzione penale. La condanna per il reato comporta per l‘autore, ai sensi dell'articolo 185 Codice penale, anche la dichiarazione di responsabilità del risarcimento dei danni conseguenti .

La mancanza del certificato antincendio in condominio
La mancanza del predetto certificato è rilevante se riguarda , come nel condominio, la sorveglianza di beni in custodia , poiché l'articolo 2051 Codice civile stabilisce la responsabilità civile del custode , per il danno cagionato dalla cosa, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento dannoso , ovvero se non prova il caso fortuito.

I principi della Cassazione in materia di prevenzione incendi
In materia di prevenzione degli incendi la Cassazione è intervenuta ribadendo l'importanza delle norme di sicurezza . L'ordinanza 29667/2021 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto avverso la sua condanna per avere detenuto un deposito di gpl, asservito ad un immobile di sua proprietà, senza il prescritto certificato di prevenzione degli incendi. Il giudice di legittimità affermava che la sua responsabilità colposa originava dalla consapevole detenzione del deposito che era una fonte di pericolo. La Corte non ammetteva la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto, ex articolo 131 bis Codice penale, per il pericolo di rilevante gravità che la condotta omissiva del ricorrente aveva provocato . Infatti i Vigili del fuoco, all'atto del sopralluogo, constatavano una fuga di gas dal manometro del serbatoio, circostanza che costituiva un elevato rischio per la privata e pubblica incolumità.

La sentenza 29575/2021 rigettava il ricorso di un sindaco per la contravvenzione citata, poiché ometteva di richiedere il certificato di prevenzione incendi per la scuola media statale comunale. La Corte riteneva sussistente il reato non solo perché l'attività scolastica richiedeva il certificato, ma anche in quanto il sindaco non aveva formalmente delegato ad altro soggetto l'attività di prevenzione incendi. Il principio affermato è che le norme cautelari connesse ad una posizione di garanzia, finalizzata alla protezione della pubblica incolumità, sono imputabili al legale rappresentante: in tali ipotesi non possono ammettersi posizioni in cui nessuno ne sia responsabile. Anche in caso di delega formale ad altro soggetto, non rinvenibile nel caso trattato, il sindaco è responsabile anche quale datore di lavoro , per il Dlgs 81/2008, e la responsabilità di adempiere agli obblighi di prevenzione incendi grava sul ricorrente in qualità di proprietario degli edifici scolastici.

L'ordinanza 20696/2021 ha rigettato il ricorso del legale rappresentante di una società avverso la sentenza della Corte di appello la quale aveva respinto la sua domando di risarcimento del danno, presentata nei confronti del dirigente comunale , che non aveva trasmesso alla commissione spettacoli comunale la richiesta di autorizzazione all'apertura di una sala cinematografica. La Corte di appello escludeva la responsabilità del convenuto perché la società non aveva integrato la documentazione con la produzione del certificato di prevenzione incendi. La Cassazione confermava la decisione di appello, affermando che la presentazione del certificato di prevenzione incendi non rispondeva ad una richiesta amministrativa , ma incombeva al legale rappresentante della società per un obbligo di legge, attivabile in via autonoma, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©