Condominio

L’omessa convocazione in assemblea degli aventi diritto può generare l’annullabilità della delibera

Spetta al condominio l’onere di provare la regolarità delle operazioni e l’invalidazione può essere richiesta solo da dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati

immagine non disponibile

di Fulvio Pironti

L’onere di provare che tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati grava sul condominio non potendosi addossare su colui che deduce l’invalidità dell’adunanza la prova negativa dell’inosservanza di quest’obbligo. È il fondamentale principio espresso, ripreso e motivato dal Tribunale di Napoli con recente sentenza 1939/2023.

Il caso

Quattro condòmini hanno impugnato davanti al tribunale partenopeo alcune delibere assembleari prospettandone l’invalidità in quanto non erano stati convocati. Gli aventi diritto sostenevano di non aver ricevuto l’avviso di convocazione per l’assemblea ma di essere stati solo destinatari del successivo verbale.

Le ragioni decisorie

Il decidente partenopeo ha preliminarmente ricondotto la natura dei vizi deliberativi nel profilo dell’annullabilità. Ha poi osservato che la mancata comunicazione a un condomino dell’avviso di convocazione genera l’annullabilità della delibera assembleare. Nel caso in cui non venga impugnata nel termine previsto dall’articolo 1137 del Codice civile, il vizio si sana sicché la delibera sarà valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Un principio reiteratamente acclarato dalle Sezioni Unite (4806/2005 e 9839/2021). Gli impugnanti hanno sostenuto di non essere stati convocati all’assemblea condominiale. A tal riguardo, la giurisprudenza (per tutte, Cassazione, 5254/2011) è orientata nel ritenere che l’onere di provare che tutti gli aventi diritto siano stati utilmente e regolarmente adunati ricade sull’ente condominiale, non potendosi riversare su colui che deduce l’invalidità dell’assemblea la prova negativa della inosservanza di questo obbligo.

Nel caso di specie, il condominio non ha assolto a quest’onere probatorio. In realtà, rispetto alla denunciata lagnanza riguardante la omessa convocazione degli impugnanti, non ha offerto alcuna prova contraria relativa alla valida e regolare diramazione degli avvisi di convocazione agli opponenti. Per questo, le impugnate delibere sono state dichiarate annullate.

Assetto normativo e annullabilità della delibera

La pronuncia della curia partenopea offre lo spunto per fermare qualche considerazione e ripercorrere i tratti salienti della questione. Le norme codicistiche che orbitano attorno alla fattispecie della omessa convocazione sono tre. In primis, l’articolo 1105, comma 3, del Codice civile - disposto dettato in tema di comunione pacificamente applicabile alla disciplina condominiale - in forza del quale «per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione». Per soddisfare il requisito della trasparente conoscibilità informativa, è necessario che i condòmini ricevano l’avviso di convocazione che elenchi compiutamente gli argomenti posti in discussione.

L’ articolo 1136, comma 6, Codice civile enuncia, più specificamente che «l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». Il nitido enunciato è diretto ad ammonire che, in caso di omessa convocazione di uno o più condòmini, l’organo collegiale non potrà validamente deliberare. Ancor più esplicitamente si pone l’articolo 66, comma 3, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale sancisce che «l’avviso di convocazione deve essere comunicato. In caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati». Con maggiore completezza, questo disposto, frutto delle modifiche e integrazioni apportate dall’intervento riformatore del 2012, incentra l’attenzione su tre significativi aspetti:

a) sancisce l’obbligatorietà della comunicazione della convocazione;

b) qualifica il profilo patologico negoziale derivante dalla omessa convocazione (quindi, il vizio di annullabilità del deliberato);

c) individua il soggetto processualmente legittimato a far valere il vizio (quindi, il condomino che non è stato convocato).

La giurisprudenza ante riforma

In realtà, prima dell’avvento riformatore, la Suprema corte (Sezioni Unite, 4806/2005) aveva sostenuto che l’omessa comunicazione dell’avviso di convocazione determinava l’annullabilità della delibera (e non la nullità) con la conseguenza che poteva essere impugnata solo dal singolo pretermesso, unico soggetto dotato di legittimazione ad agire. Come si può notare, questo indirizzo è stato recepito dalla novella del 2012 e trasfuso nell’articolo 66, comma 3, Disposizioni attuazione del Codice civile. Si tratta di vizio di forma incidente sul procedimento formativo della volontà dell’ente condominiale.

Prova della convocazione a carico del condominio

La Corte di legittimità (Cassazione, 22685/2014 e 24132/2009) ha chiarito che, qualora il condomino impugni la delibera assembleare dolendosi della mancata regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condòmini siano stati tempestivamente notiziati grava sull’ente condominiale. Ciò in quanto, giova ribadirlo, non si può onerare il condomino di una dimostrazione negativa qual è quella della mancata convocazione all’adunanza assembleare. Il condominio, e per esso l’amministratore, dovrà provare di aver trasmesso, tramite i mezzi indicati dall’articolo 66 delle Disposizioni, l’avviso di convocazione all’avente diritto. In applicazione delle presunzioni di cui all’articolo 1335 del Codice civile, sarà sufficiente dimostrare la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario.

Onere contestativo della omessa convocazione

L’omessa convocazione di un avente diritto può essere contestata solo da quest’ultimo, giammai dai restanti condòmini poiché non avrebbe alcun rilievo giuridico. Chi viene regolarmente raggiunto dall’avviso di convocazione non ha titolo a invalidare le conseguenti delibere assembleari in ragione della omessa convocazione di altri aventi diritto. In proposito, la Cassazione (10071/2020) ha precisato che, in caso di omessa convocazione, la legittimazione processuale attiva per far valere il vizio di annullabilità della delibera approvata in assenza dell’avente diritto a parteciparvi non spetta a tutti i condòmini, ma solo a chi non ha ricevuto l’avviso di convocazione essendo l’unico soggetto a poter dimostrare l’interesse qualificato a rimuovere la situazione di oggettiva incertezza che la delibera genera nei suoi confronti.

Se poi il pretermesso, apprendendo da terzi della adunata assemblea, vi interverrà, non andrà esclusa la facoltà di impugnare la delibera. Ciò perché, non avendo ricevuto l’avviso non è stato posto nella condizione di conoscere preventivamente gli oggetti in discussione, presupposto fondamentale per manifestare una volontà decisionale consapevole e sedimentata. Naturalmente, la omessa comunicazione della convocazione andrà dichiarata a verbale al fine di evitare l’insorgenza di effetti sananti del vizio derivanti dalla partecipazione.

Legittimazione processuale del condomino pretermesso

La delibera potrà essere impugnata entro il termine decadenziale previsto dall’articolo 1137 del Codice civile (trenta giorni) solo a iniziativa del condomino pretermesso. Questa inadempienza costituisce motivo di annullamento delle delibere assunte dall’assemblea. Si applicherà l’articolo 1441, comma 1, del Codice civile secondo cui «l’annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge». Dunque, l’azione di annullamento è relativa. Perciò, come anticipato, il condomino convocato non è legittimato a impugnare la delibera per l’omessa convocazione di altri condòmini (Cassazione, 8520/2017).

Quindi, in caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la delibera assembleare è annullabile a istanza dei condòmini dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L’assenza di impugnativa avverso la delibera adottata senza preventiva trasmissione della convocazione al condomino produce effetti sananti per cui diverrà inattaccabile decorsi i richiamati trenta giorni.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©