LA CITAZIONE VA NOTIFICATA ALL'AMMINISTRATORE
In materia di uso della cosa comune la legittimazione a stare in giudizio spetta all'amministratore, in rappresentanza del condominio. La citazione andrà pertanto notificata a lui. Lo stesso articolo 1131 (in materia di rappresentanza dell'amministratore), comma 2, primo periodo, del Codice civile prevede che l'amministratore «può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio». È opportuno anche citare la sentenza della Cassazione a sezioni unite, 6 agosto 2010, n. 18331, secondo la quale l'amministratore del condominio può essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ma è tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ex articolo 1131, secondo e terzo comma, del codice civile.Per quanto attiene alla seconda parte del quesito, si richiama la recente sentenza della Cassazione 18 giugno 2014, n. 13885, secondo la quale «la previsione normativa di cui all'articolo 1132 Codice civile, nella parte in cui disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere o resistere ad un'azione giudiziaria rispetto ad un terzo estraneo, non può ritenersi applicabile in relazione alle spese di lite tra condominio e condomino. Né, in tale ipotesi, può trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 1101 Codice civile». Pertanto, se la lite è tra condòmini e condominio, non è possibile astenersi.Nel caso in cui un condomino dovesse rifiutarsi di pagare quanto deve, si può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
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