La collocazione di nuovi tubi dello stesso colore della facciata sul muro perimetrale non altera il decoro
Inesistente l'incidenza negativa anche in termini di sicurezza per i condòmini soprattutto se sia dimostrata l'esistenza di precedenti condotte idriche
L'installazione sulla facciata del fabbricato di nuove condutture idriche della medesima colorazione delle pareti esterne dell'edificio condominiale non costituisce innovazione vietata, posto che non altera il decoro architettonico, né pregiudica la sicurezza dei residenti, soprattutto quando sia dimostrata l'esistenza di precedenti tubazioni aventi la medesima funzione. Questo il principio di diritto sancito dall'ordinanza 7864 pronunciata dalla Cassazione il 10 marzo 2022, con la quale, nel confermare la sentenza della Corte d'appello di Genova, è stato definitivamente rigettato il ricorso avanzato da alcuni condòmini ed accolto in primo grado dal Tribunale ligure, avente ad oggetto l'illegittima adozione, da parte dell'assemblea che aveva autorizzato i lavori, di una delibera invalida.
Le richieste dei condòmini
In particolare, nel merito, i dissenzienti lamentavano che la contestata posa in opera fosse contraria alla legge in quanto integrante gli estremi della violazione del decoro architettonico ed al tempo stesso tale da minare la sicurezza dello stabile, atteso che la nuova tubazione, oltre ad alterare l’estetica della facciata, poteva favorire l’ingresso di ladri negli appartamenti.La Cassazione, preliminarmente, ricostruisce il concetto di decoro architettonico come elemento da valutare in relazione all’estetica del fabbricato, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità, indipendentemente dal suo pregio artistico (Cassazione 33104/2021).
Le tre argomentazioni della Corte
Quindi, evidenzia come l’apprezzamento del giudice del merito, teso a verificare l'esistenza della dedotta violazione, integrante un deprezzamento dell'immobile, sfugge al sindacato di legittimità ove congruamente motivato (Cassazione 18928/2020).Nel caso di specie, la conclusione del Corte d'appello viene ritenuta pienamente condivisibile e, dunque, sottratta ad ulteriori censure da parte del Collegio giudicante, per tre considerazioni fattuali di assoluto rilievo.
In primo luogo, la nuova conduttura si sviluppava, per la gran parte, sulla facciata est dell'edificio, ossia quella meno visibile all'osservatore terzo.Ancora, nella valutazione relativa alla supposta violazione del decoro architettonico, correttamente la Corte d'appello ha tenuto nel debito conto la presenza, nella medesima posizione, di una preesistente tubazione, tanto che dalla collocazione del nuovo manufatto non scaturiva alcuna rilevante disarmonia rispetto allo stato pregresso.Infine, ancor più decisiva, appare la circostanza per la quale il condominio, oltre ad avere ridotto il percorso orizzontale dell’impianto, aveva anche scelto di colorare i tubi con la stessa tinta delle facciate, favorendo in tal modo l’integrazione cromatica dell'intero manufatto con lo sfondo sul quale veniva posizionato.
Non riscontrabile il rischio per la sicurezza
Quanto, poi, al collare a punte con funzione deterrente di eventuali atti illeciti di terzi malintenzionati, finalizzati a sfruttare le condutture come possibile supporto per accedere alle abitazioni private, se ne osserva correttamente la natura di utile accorgimento tecnico, suggerito dallo stesso Ctu, la cui presenza deve necessariamente portare ad escludere la sussistenza di ogni ipotetico pregiudizio alla sicurezza degli abitanti del fabbricato e delle loro proprietà.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, non potendo trovare neanche accoglimento la censura dell'impugnata delibera relativamente al pericolo per la sicurezza dei condòmini, la Cassazione, esaminate e risolte anche alcune questioni meramente procedurali, non può che rigettare il ricorso, con conseguente condanna dei soccombenti alla refusione delle spese di lite.