La Consulta nega l’urgenza Covid allo stop dei pignoramenti immobiliari
Bocciato il blocco dei pignoramenti immobiliari. Con una sentenza fortemente indicativa (87/2022) dell’intolleranza della Corte costituzionale rispetto ai provvedimenti emergenziali non proporzionati alle premesse e agli effetti, è stato dichiarato incostituzionale l’articolo 4 del Dl 137/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 176/2020, nella parte in cui prevede che «È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (cioè il 25 dicembre 2020).
La vicenda era partita proprio da un condominio, che aveva cercaro di pignorare l’immobile di proprietà di un condomino moroso.
Per la Consulta è proprio il blocco del pignoramento (e non solo della sua esecuzione) che rende questa norma abnorme e ne fa irragionevolmente una sanzione nei confronti del creditore. Resta invece valido il fermo dell’esecuzione decisa dal Dl 18/2020 per lo stesso periodo. Le esecuzioni, ormai riattivate da tempo, erano rimaste congelate sino alla sentenza 128/2021, che aveva già reso illegittimo il blocco successivo, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo