La delega in assemblea al dipendente della Spa amministratrice
di Pierantonio Lisi
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 18 settembre
La norma che vieta il conferimento di deleghe all’amministratore (articolo 67, quinto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile), è diretta, con tutta probabilità, a incentivare la partecipazione dei condòmini alle riunioni di condominio, costringendoli quantomeno a preoccuparsi di reperire un delegato per i casi in cui non possano o non vogliano intervenire personalmente. Il divieto, tuttavia, è formulato con riguardo esclusivo all’amministratore e non può, perciò, ritenersi esteso a qualunque soggetto “vicino” all’amministratore stesso, come potrebbe essere un suo collaboratore o dipendente.
Nel caso in cui l’incarico sia stato conferito a una società, il divieto deve ritenersi indirizzato a tutti i soggetti che, in virtù di quell’incarico, possono svolgere le funzioni di amministratore e, quindi, ai soci illimitatamente responsabili, agli amministratori e ai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione (e non, dunque, a un qualsiasi dipendente: articolo 71-bis, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
In tal caso, il voto espresso dal delegato deve ritenersi nullo e la deliberazione che sia stata approvata proprio grazie a quel voto è annullabile, qualunque ne sia stato l’oggetto. Ai fini, invece, del conflitto d’interessi, cui il lettore pare riferirsi, si fa presente che occorre valutare la situazione del delegante, e non quella del delegato. Si deve rilevare, infine, che le indicazioni di voto contenute nella delega non possono ritenersi sempre vincolanti per il delegato, posto che non può ritenersi ammesso il voto per corrispondenza.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5