Condominio

La donazione non trasferisce il diritto al risarcimento

A meno che non sia stato ceduto con apposito atto, distinto da quello di liberalità

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di Luigi Salciarini

In una recente sentenza del Tribunale di Sassari (la numero 452 del 7 maggio 2023) vengono affrontate, con felice sintesi, alcune problematiche di non poco conto riguardanti il diritto al risarcimento nel caso in cui il “danno condominiale” si sia verificato in precedenza all'acquisto della proprietà da parte del singolo condomino che agisce per il rimborso (nella specie, era stata stipulata una donazione e il danneggiamento era occorso nel tempo in cui il donante era ancora proprietario).

In particolare, nel caso affrontato, era avvenuta l'esplosione della conduttura fognaria condominiale comportante il completo allagamento del giardino di proprietà esclusiva del singolo condomino il quale, vista la situazione, era intervenuto (direttamente) per il ripristino dei luoghi (facendo effettuare lavori di vario genere) con spesa di cui chiedeva il rimborso al condominio. Tuttavia, il singolo condomino che aveva intrapreso l'azione non era proprietario al tempo del “sinistro” ma aveva ricevuto la proprietà dell'unità immobiliare ricompresa nell'edificio in un tempo successivo.Il condominio si costituiva in giudizio contestando sia il diritto al risarcimento, sia l'entità dello stesso e in causa interveniva anche il precedente proprietario (cioè, il donante) spiegando, nel suo interesse, identica domanda di rimborso.

I principi richiamati

Tale articolata dinamica della controversia ha consentito al giudice di esprimere una serie di principi assai utili in campo operativo in quanto simili situazioni si verificano assai spesso all'interno del condominio.Andando per punti, la Corte sarda ha affermato che:
1) innanzitutto il diritto al risarcimento non si trasferisce insieme alla proprietà (in quanto non costituisce un suo “accessorio”) ma rimane in capo al soggetto che era proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso;
2) tale diritto di risarcimento è un diritto del tutto “autonomo” ed affinchè l'eventuale avente causa (donatario) lo possa esercitare deve esser stato a quest'ultimo specificamente trasferito con un atto di cessione stipulato ai sensi dell'articolo 1260 Codice civile (che è un atto distinto rispetto alla donazione);
3) il principio affermato corrisponde a quanto precisato dalla Suprema corte con la pronuncia a Sezioni unite del 16 febbraio 2016, numero 2951 (intervenuta per comporre il contrasto interpretativo scaturito dalle opposte decisioni di cui a Cassazione 19307/2008, Cassazione 21256/2011, da una parte, e Cassazione 24146/2014, Cassazione 15744/2009; Cassazione 13960/2007; Cassazione 13334/1999; Cassazione 5287/1987 dall'altra);
4) il rimborso di quanto speso per il ripristino autonomo di un “danno condominiale” spetta al singolo condomino solo se sussistono i requisiti di cui all'articolo 1134 Codice civile (vale a dire, l'urgenza di provvedere direttamente senza attendere l'intervento del condominio), aspetto che, nel caso di specie, si è verificato in quanto quest'ultimo, pur essendo stato formalmente sollecitato, ha lasciato trascorrere alcuni mesi, nonostante vi fosse, peraltro, il pericolo del verificarsi di nuovi episodi di allagamento;
5) anche il singolo condomino che richiede il risarcimento di un “danno condominiale” (nella specie, rientrante nella fattispecie della responsabilità “per custodia” prevista dall'articolo 2051 Codice civile) risponde nei limiti dei millesimi di proprietà, con la conseguenza che, nell'importo delle somme dovute in rimborso, dovrà essere detratta la quota corrispondente ai suoi millesimi.

Come può vedersi, una specie di preziosa “summa” per regolarsi in casi del genere, sia dal punto di vista del singolo condomino, sia da quello delle dinamiche di gestione dell'edificio.

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