La normativa agevola gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche
Via libera quindi all’installazione di impianti di sollevamento per consentire l'accesso a soggetti come anziani e individui con ridotte capacità motorie
A cura di Smart24Condominio
Disabilità e barriere architettoniche sono due concetti che vanno di pari passo quando si parla di mobilità e di difficoltà di deambulazione all'interno di un contesto privato o pubblico.La disabilità è stata definita come «il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri», secondo la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009.
Una definizione di “barriera architettonica” è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, numero 503, che al punto 2, il quale sancisce che sono «ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea».
Gli impianti di sollevamento devono essere progettati e realizzati per consentire l'accesso a soggetti come anziani e individui con handicap e ridotte capacità motorie. Le relative dimensioni possono variare in base a singoli casi specifici. I testi normativi da considerare sono la legge 13/1989 e il decreto ministeriale 14 giugno 1989, numero 236, i quali definiscono quali sono i 3 criteri fondamentali: adattabilità, accessibilità e visitabilità.