L'esperto rispondeCondominio

La riduzione del compenso dell'amministratore viene sottoposta a limiti

di Silvio Rivetti

La domanda

Con il verbale dell’assemblea straordinaria indetta per l’esposizione e le autorizzazioni relative a lavori che possono fruire del superbonus, è stato indicato il compenso dell’amministratore nella misura a suo tempo pattuita, pari al 3 per cento, secondo la riforma del condominio di cui alla legge 220/2012, ed è stata aggiunta una quota di compenso extra pari all’1 per cento. Con una nuova assemblea straordinaria, è stata deliberata la riduzione del compenso al 2,75% ed è stata mantenuta la quota di compenso extra all’1 per cento. A lavori non ancora conclusi, è stata convocata - su istanza dei condòmini -un’assemblea per la revisione, tra le altre cose, del compenso dell’amministratore, in quanto la sua gestione nell’ambito dei lavori del superbonus è stata ritenuta da numerosi condòmini molto carente per quel che riguarda il coordinamento tra i condòmini stessi, l’impresa e il direttore dei lavori. Inoltre, l’amministratore non si sarebbe dimostrato all’altezza della sua funzione precipua, cioè quella di essere punto di riferimento dei condòmini in caso di dubbi, domande e contestazioni. L’amministratore, dal canto suo, ritiene il proprio compenso assolutamente non trattabile. L’assemblea può effettivamente disporre la riduzione del compenso senza l’accettazione da parte dell’amministratore?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 18 settembre

La possibilità di riconoscere un compenso extra all'amministratore condominiale, in relazione allo svolgimento di attività di natura straordinaria, rientra nell'esclusiva competenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 1135 del Codice civile, e il diritto a chiedere tale compenso in tanto sussiste in quanto l'amministratore abbia fin dall'origine illustrato - nel suo analitico preventivo d'incarico, oggetto di approvazione al momento dell'accettazione della nomina - la misura dei suoi eventuali compensi in caso di attività straordinarie (articolo 1129 del Codice civile).

In questo contesto, e a queste condizioni, l'assemblea ha pieno titolo tanto a riconoscere all'amministratore, suo mandatario, un compenso addizionale per l'opera straordinaria svolta, quanto a ridimensionare o annullare tale compenso a fronte delle riscontrate manchevolezze dell'amministratore stesso. Nel caso in esame, è tuttavia da sottolineare l'anomalia per cui risulterebbe ridimensionato non il compenso straordinario, ma quello originario forfettario, e tale aspetto potrebbe legittimare l'amministratore a un'opposizione anche in sede contenziosa.

Allo stesso modo, è da considerare che la decisione assembleare di ridurre o annullare il compenso extra riconosciuto all'amministratore in conseguenza delle presunte inadempienze di quest'ultimo in relazione al mancato completamento dei lavori - così come l'eventuale decisione assembleare di revocargli l'incarico per giusta causa, con conseguente ridimensionamento del compenso dovuto al minor importo parametrato all'effettiva durata dell'attività prestata - non priva l'amministratore stesso di possibili argomenti di replica in sede contenziosa, facenti leva sia sulle modalità concrete di esecuzione dell'incarico, sia sulle modalità con cui i compensi in questione gli sono stati riconosciuti in delibera.

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