La riduzione del compenso dell'amministratore viene sottoposta a limiti
di Silvio Rivetti
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 18 settembre
La possibilità di riconoscere un compenso extra all'amministratore condominiale, in relazione allo svolgimento di attività di natura straordinaria, rientra nell'esclusiva competenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 1135 del Codice civile, e il diritto a chiedere tale compenso in tanto sussiste in quanto l'amministratore abbia fin dall'origine illustrato - nel suo analitico preventivo d'incarico, oggetto di approvazione al momento dell'accettazione della nomina - la misura dei suoi eventuali compensi in caso di attività straordinarie (articolo 1129 del Codice civile).
In questo contesto, e a queste condizioni, l'assemblea ha pieno titolo tanto a riconoscere all'amministratore, suo mandatario, un compenso addizionale per l'opera straordinaria svolta, quanto a ridimensionare o annullare tale compenso a fronte delle riscontrate manchevolezze dell'amministratore stesso. Nel caso in esame, è tuttavia da sottolineare l'anomalia per cui risulterebbe ridimensionato non il compenso straordinario, ma quello originario forfettario, e tale aspetto potrebbe legittimare l'amministratore a un'opposizione anche in sede contenziosa.
Allo stesso modo, è da considerare che la decisione assembleare di ridurre o annullare il compenso extra riconosciuto all'amministratore in conseguenza delle presunte inadempienze di quest'ultimo in relazione al mancato completamento dei lavori - così come l'eventuale decisione assembleare di revocargli l'incarico per giusta causa, con conseguente ridimensionamento del compenso dovuto al minor importo parametrato all'effettiva durata dell'attività prestata - non priva l'amministratore stesso di possibili argomenti di replica in sede contenziosa, facenti leva sia sulle modalità concrete di esecuzione dell'incarico, sia sulle modalità con cui i compensi in questione gli sono stati riconosciuti in delibera.
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