Lavori sul lastrico ad uso esclusivo: non sempre il condominio è tenuto a concorrere alle spese
Se i danni non sono causati da difetti manutentivi, ma da vizi originari che l’utilizzatore esclusivo ha tollerato solo quest’ultimo deve pagare
Se le cause dell’infiltrazione proveniente dal lastrico solare ad uso esclusivo non sono dovute ad usura e a carenze manutentive, il solo proprietario è tenuto al pagamento delle spese. da cui è invece esonerato il condominio. Lo ha stabilito l’ordinanza della Cassazione 19556/2021 depositata l’8 luglio.
La vicenda
A rivolgersi alla Suprema corte era stato il condomino che, in appello, si era visto accollare per intero le spese dei lavori al lastrico, di cui aveva proprietà esclusiva. L’attore richiamava la pronuncia a sezioni Unite 9449/2016 e riteneva di dover dividere le spese con il condominio. Respinge la sua richiesta però la Corte: proprio la sentenza richiamata dall’attore ribadisce infatti che, qualora l’uso del lastrico solare non sia comune, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario sia il condominio ma quest’ultimo solo per la conservazione dei beni comuni nonchè l’assemblea dei condomini tenuta a provvedere solo alle opere di manutenzione straordinaria ex articolo 1135 Codice civile, comma 1, numero 4.
Il danno da vizi originari tollerati
Questa regola generale dunque non è valida nei casi in cui risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso del lastrico. Era proprio il caso accertato dai giudici di merito. Le infiltrazioni erano conseguenza non di difetti manutentivi, bensì di vizi originari che il condomino aveva per anni tollerato. Pertanto il condominio, che è obbligato ad eseguire sul lastrico solo lavori di conservazione e manutenzione, non è tenuto a concorrere alle spese (Cassazione 23680/2016; Cassazione 15300/2013; Cassazione 9084/2010; Cassazione 6060/1998).