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Le dimensioni dell’ascensore per disabili possono variare in base ai singoli casi specifici

Tre gli obiettivi prioritari di chi progetta: adattabilità, accessibilità e visitabilità

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Con riferimento alla legge 13/89 - Dm 236/89, che prescrive una distanza di 140 centimetri tra la porta dell’ascensore e la larghezza del pianerottolo (oltre che lateralmente), è possibile derogare da questa prescrizione, che impedisce di utilizzare il bonus barriere 75% per l’adeguamento della cabina ascensore alle carrozzelle (per portatori di handicap e anziani) in edifici degli anni 60-70?

A cura di Smart24Condominio

Disabilità e barriere architettoniche sono due concetti che vanno di pari passo quando si parla di mobilità e difficoltà di deambulazione in un contesto privato o pubblico. La disabilità è stata definita come «il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali e ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri», secondo la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009. Una definizione di barriera architettonica è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 503/1996, che al punto 2 le definisce come ostacoli fisici da reputarsi «fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea».

Gli impianti di sollevamento devono essere progettati e realizzati per consentire l’accesso a soggetti come anziani e individui con handicap e ridotte capacità motorie. Le dimensioni dell’ascensore per disabili possono variare in base a singoli casi specifici. I testi normativi citati dal lettore (legge 13/1989 e decreto ministeriale 236/1989) definiscono quali sono i tre criteri fondamentali: adattabilità, accessibilità e visitabilità. Dunque, l’abbattimento delle barriere architettoniche può essere determinato, usufruendo dei bonus fiscali, a condizione che l’opera risponda alle regole della tecnica, per come cristallizzata dalle norme settoriali. Viceversa, l’opera in sé non è in grado di scontare alcun beneficio fiscale di sorta.

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