Le regole della Cassazione in tema di azione contro le infiltrazioni della terrazza o lastrico solare
Ribadito che le spese per un terzo sono a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo e per i restanti due terzi a carico del condominio
La corte di Cassazione, per l'atavico tema del risarcimento del danno dipendente da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza a livello o dal lastrico solare ad uso esclusivo, con l'ordinanza del 14 giugno 2021 numero 16741 traccia le condizioni, soggettive e oggettive, per il corretto esperimento dell'azione.
In tema di risarcimento
Nell’ambito dell’azione risarcitoria, intanto, sono state chiarite le diverse posizioni del titolare dell’uso esclusivo e del condominio, in tal modo:
-il primo è tenuto agli obblighi di custodia, di cui all'articolo 2051 Codice civile, in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
-il secondo è tenuto, ai sensi dell'articolo 1130, primo comma, numero 4, e 1135, primo comma, numero 4, Codice civile, a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio.
Le possibili azioni
In sintesi, dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell’ambito della responsabilità civile da custodia sono state declinate le seguenti conseguenze:
-anzitutto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno;
-trova applicazione altresì la disposizione di cui all’articolo 2055 Codice civile, ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino (Cassazione, sezioni Unite, 9449/2016), che del condominio essendo una norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un condominio, equiparato a tali effetti ad un terzo (Cassazione 1674/2015);
-trova, infine, applicazione l’intera disciplina dell’articolo 2051 Codice civile, anche per i limiti all’esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è conseguito il danno;
-il concorso delle due responsabilità, come visto sopra, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’articolo 1126 Codice civile, il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.