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Le spese per chi si distacca dalla caldaia centralizzata

Va tenuto conto che anche coloro che non scaldano la propria unità beneficiano di fatto degli effetti delle dispersioni del calore erogato nelle unità contigue

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di Matteo Rezzonico

La domanda

La domanda
Abito all'ultimo piano di un palazzo e mi sono distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato, con consenso unanime del condominio, fin da prima che si applicasse la ripartizione tra spese “volontarie” e “involontarie”. Da quando viene applicata la norma Uni 10200, mi vengono addebitate le spese involontarie, nonostante che, con il distacco, non ci sia passaggio di acqua calda nei “vecchi” tubi, visto che sono tappati. Inoltre, stando all'ultimo piano, a contatto con il tetto dello stabile, sono io a dover affrontare una spesa maggiore per il riscaldamento. Sono tenuto a pagare queste spese “involontarie”?

La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 16 gennaio

La norma Uni 10200, pur non costituendo più l'unico sistema per la ripartizione delle spese di riscaldamento (articolo 9, comma 5, lettera d, del Dlgs 102/2014), trova tuttora applicazione in molti condomìni. Quanto alla distinzione tra consumi volontari e consumi involontari, essa trova la propria fonte nella normativa di cui al Dlgs 102/2014. Ciò premesso, nel caso prospettato opera l’articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, secondo cui «il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».

Conseguentemente, il distacco cui si riferisce il lettore, per essere legittimo, non deve creare squilibri di funzionamento e aggravi di spesa per gli altri condòmini. Sotto il profilo degli “aggravi di spesa”, secondo un orientamento giurisprudenziale, il condomino distaccatosi deve continuare a versare pro quota le spese per i consumi involontari (connessi alle cosiddette “dispersioni”, che generalmente non diminuiscono per effetto del distacco di un condomino, essendo la caldaia progettata per servire l'intero complesso condominiale). In questo senso si segnala, tra le altre, la sentenza del Tribunale di Savona (10 febbraio 2022, n. 115) secondo la quale un condomino ha il diritto di rinunciare all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato, contribuendo tuttavia alle spese relative ai consumi involontari.

Infatti, in un sistema centralizzato di riscaldamento, anche coloro che non scaldano la propria unità beneficiano di fatto degli effetti delle dispersioni del calore erogato nelle unità contigue, e inoltre la messa e il mantenimento in funzione dell’impianto centralizzato comportano l’immissione di acqua calda non solo nelle tubazioni e nei radiatori interni alle unità immobiliari, ma anche nelle tubazioni comuni (si veda nelle stesso senso, per i princìpi espressi, la sentenza del Tribunale di Roma, 10 giugno 2020, n. 8386). Si ritiene, tuttavia, che il condomino distaccatosi possa fornire prova contraria, mediante perizia, circa l'assenza (o l'irrilevanza) degli aggravi di spesa. In questo senso, per il Tribunale di Torino (sentenza 28 giugno 2021, n. 3265), il distaccato nulla dovrebbe per consumi volontari, né per consumi involontari (fermi gli obblighi di concorrere alle spese di manutenzione e conservazione dell'impianto).

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