L'esperto rispondeCondominio

Le spese sopravvenute tra preliminare e rogito

L’obbligo di contribuire alle spese deve fare capo a colui che riveste la qualità di condomino al momento dell’assunzione della delibera di esecuzione

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di Augusto Cirla

La domanda

Ho in corso l’acquisto di un appartamento. Nel mese di febbraio 2024 è stato concordato e sottoscritto il preliminare di vendita, compromesso di acquisto con l’anticipo di una congrua somma, ed è stata fissata la data di trasferimento dell’immobile entro il mese di giugno 2024. Nei giorni scorsi l’amministratore del condominio ha riunito in assemblea i condòmini e ha messo all’ordine del giorno lavori straordinari relativi al rifacimento dei frontalini. La spesa preventivata è di 150mila euro, che - suddivisa tra una ventina di appartamenti - corrisponde mediamente a circa 7.500 euro ciascuno. Se il preventivo di spesa verrà approvato dall’assemblea condominiale (presumibilmente prima del rogito, che avverrà a giugno), la spesa dev’essere attribuita al vecchio oppure al nuovo proprietario? Si evidenzia che, di tali lavori, non si è fatto cenno al momento della definizione del prezzo e delle condizioni contrattuali in fase di trattativa per la compravendita dell’appartamento.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 20 maggio 2024

Chi acquista un’unità immobiliare sita in un condominio è obbligato, insieme con il proprio venditore, al pagamento delle spese condominiali ordinarie relative alla gestione in corso al momento dell’acquisto e a quella precedente (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Diverso ragionamento va, invece, seguito relativamente alle opere di ...