Le tabelle millesimali revisionate dal Tribunale non valgono per il passato
Stante la sua natura costitutiva, la sentenza di revisione non può provvedere sulla ripartizione di spese imputabili a periodi pregressi
Le tabelle millesimali revisionate dal Tribunale non sono retroattive. A ciascun anno di gestione si applicano le tabelle vigenti alla data di chiusura del singolo esercizio. Lo ha ribadito il Tribunale di Torino con la sentenza 3864, pubblicata il 5 ottobre 2022.
I fatti di causa
A dare origine alla lite un condòmino, il quale proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, notificatogli dal condominio per il pagamento di spese ordinarie, relative a due annualità di gestione, e straordinarie sostenute per lavori di ripristino della gronda e del cornicione. Con l’opposizione, il condòmino chiedeva al Tribunale, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, l’annullamento della delibera assembleare che aveva approvato i bilanci consuntivi e i relativi stati di ripartizione, sulla scorta dei quali l’ingiunzione era stata emessa.
Secondo il condòmino, la delibera era illegittima per violazione dei criteri di ripartizione delle spese, avendo applicato tabelle millesimali non più vigenti al momento dell’approvazione dei bilanci, in quanto rideterminate da nuove tabelle adottate dal Tribunale con sentenza, provvisoriamente esecutiva, che era stata confermata in sede di appello. Costituendosi in giudizio, il condominio, oltre ad eccepire preliminarmente la tardività dell’impugnazione della delibera, essendo decorso il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 del Codice civile, ne difendeva la correttezza, chiedendo che ne venisse accertata la legittimità.
La decisione
Secondo il condominio, la sentenza del Tribunale di revisione delle tabelle millesimali, seppur confermata in sede di appello, non era ancora definitiva, stante la pendenza del ricorso innanzi alla Cassazione. Pertanto, non essendo una sentenza di natura costitutiva, la stessa non era provvisoriamente esecutiva e, quindi, non ancora applicabile, in quanto non passata in giudicato. All’esito del giudizio, il Tribunale ha dato torto al condòmino confermando la legittimità della delibera e la validità del decreto ingiuntivo. Nel decidere la controversia, il giudicante, dopo aver evidenziato che il credito azionato dal condominio si fondava su una delibera regolarmente approvata e non più suscettibile di essere annullata, né di essere indirettamente rimessa in discussione con la contestazione dei debiti risultanti dai riparti approvati, ha osservato che, stante la sua natura costitutiva, la sentenza di revisione delle tabelle millesimali non può provvedere sulla ripartizione di spese imputabili a periodi pregressi.
Contrariamente a quanto richiesto dal condòmino, considerata la pendenza del ricorso per Cassazione contro la sentenza di appello, non è possibile accertare la data di vigenza delle tabelle millesimali revisionate, avendo la sentenza natura costitutiva e non di condanna e, quindi, è esclusa la sua efficacia retroattiva. Come affermato dalla Cassazione, ha ricordato il giudice torinese, la sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall’articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, non consente di ricalcolare la ripartizione delle spese pregresse tra i condòmini. A questi ultimi, invece, va riconosciuta la possibilità di esperire l’azione di indebito arricchimento prevista dall’articolo 2041 del Codice civile (Cassazione, sentenza 4844/2017).
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo