Affrontare la tematica dell'utilizzo delle parti comuni in condominio significa prima di tutto riferirsi all'articolo 1102 cod. civ. per il quale: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in...

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