Limiti all'utilizzo dei beni comuni in condominio
Affrontare la tematica dell’utilizzo delle parti comuni in condominio significa prima di tutto riferirsi all’articolo 1102 cod. civ. Come noto l’articolo è norma dettata per la comunione, ma applicabile, per effetto dell’articolo 1139 cod. civ., anche al condominio. Analizziamo funditus la norma, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Affrontare la tematica dell'utilizzo delle parti comuni in condominio significa prima di tutto riferirsi all'articolo 1102 cod. civ. per il quale: "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in...
I punti chiave
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