Lite avviata e dissenso della maggioranza dei condòmini: come comportarsi?
L'art. 1131 stabilisce che nei limiti delle attribuzioni previste dall'art. 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dall'assemblea, l'amministratore può agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi. Infatti, in base al disposto degli articoli 1130 e 1131 c.c., l'amministratore del condominio è legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del condomino senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del condominio (Cass. 15 maggio 1998 n. 4900; Cass. 20 aprile 2005 n. 8286). Tuttavia, rimane sempre in capo all'organo assembleare l'ultima parola in merito alla costituzione in giudizio. Ma ciò dovrà essere fatto attraverso una deliberazione a tal uopo specificamente rivolta. In assenza di questa, infatti, non rileva la mancanza del quorum per una deliberazione volta ad approvare l'operato dell'amministratore. Già la legge infatti, come visto gli riconosce un tale potere. L'assemblea dovrà dunque espressamente, e attraverso idonea delibera, impedire all'amministratore di agire.