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Maggioranza necessaria per adottare la delibera relativa alla rimozione del riscaldamento centralizzato

A condizione che siano rispettate le prescrizioni normative della legge 10/1991

di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
Da oltre dieci anni abito in un appartamento di mia proprietà. Al momento dell’acquisto mi sono distaccato dal vetusto impianto di riscaldamento centralizzato. Il condominio non mi ha concesso l’autorizzazione e da sempre sono stato soggetto al pagamento forzato delle spese di riscaldamento. Nell’ultima assemblea la totalità dei condòmini presenti, riconoscendo l’acclarata inadeguatezza del vecchio impianto e gli esorbitanti costi per l’eventuale manutenzione, ha deliberato chiusura e dismissione dell’impianto centralizzato col passaggio a singoli impianti. Ma l’amministratore ha fatto rilevare che questa delibera deve essere assunta all’unanimità degli interessati, a pena di nullità. Ecco perché sono stato invitato a partecipare a una prossima assemblea per raggiungere la necessaria unanimità. Ma la legge 10/1991 dispone che la dismissione dell’impianto può essere determinata dalla sola maggioranza dei condòmini. Che fare?

A cura di Smart24Condominio

In tema di condominio, la delibera che dispone l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per dar luogo a impianti autonomi nei singoli appartamenti può essere adottata a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice civile, soltanto quando preveda che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni normative di cui alla legge 10/1991, ossia a garanzia dell’an e del quomodo della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fondi di energia rinnovabili. Viceversa, va considerata nulla la delibera assembleare che si limita a stabilire il solo profilo soppressivo o abdicativo dell’impianto centralizzato, lasciando liberi i condòmini di installare l’impianto ritenuto più opportuno, senza fare riferimento ad alcun progetto di trasformazione dell’impianto centralizzato, nell’ottica di contenere il consumo energetico dell’intero edificio (in punto vedi, da ultimo, Cassazione Civile, seconda sezione, sentenza 24976/2022).

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