Maggioranza necessaria per adottare la delibera relativa alla rimozione del riscaldamento centralizzato
A condizione che siano rispettate le prescrizioni normative della legge 10/1991
In tema di condominio, la delibera che dispone l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per dar luogo a impianti autonomi nei singoli appartamenti può essere adottata a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice civile, soltanto quando preveda che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni normative di cui alla legge 10/1991, ossia a garanzia dell’an e del quomodo della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fondi di energia rinnovabili. Viceversa, va considerata nulla la delibera assembleare che si limita a stabilire il solo profilo soppressivo o abdicativo dell’impianto centralizzato, lasciando liberi i condòmini di installare l’impianto ritenuto più opportuno, senza fare riferimento ad alcun progetto di trasformazione dell’impianto centralizzato, nell’ottica di contenere il consumo energetico dell’intero edificio (in punto vedi, da ultimo, Cassazione Civile, seconda sezione, sentenza 24976/2022).