La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – stabilendo che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 trova applicazione solo per l’atto introduttivo del giudizio – ha risolto l’importante dubbio relativo alla necessità, o meno, di sottoporre ad una (successiva) procedura di mediazione anche l’oggetto della domanda riconvenzionale che viene proposta in corso di causa, dopo che si è già svolta la mediazione relativa alla domanda principale sottoposta al giudizio.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 7 febbraio 2024, n. 3452, la Corte di Cassazione ha deciso che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 (sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali; e, nel principio di diritto che ha enunciato, la Suprema Corte ha aggiunto ancora che permane comunque l’obbligo, per il mediatore...
L'evoluzione della casa, prospettive e soluzioni per il problema sociale dell'abitazione
di Oliviero Tronconi – Politecnico di Milano
Per ridurre la rendita catastale non basta la richiesta di correzione grafica
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario
Pedane, pergotende, recinzioni e ripostigli: quando serve il permesso?
di Ivan Meo – Esperto giuridico
IRPEF e immobili dei lavoratori autonomi: il punto dopo il D.Lgs. 192/2024
di Stefano Baruzzi - Dottore commercialista
Approvata la nuova modulistica edilizia per l’applicazione del decreto Salva Casa
di Ivan Meo - Epserto giuridico