La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – stabilendo che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 trova applicazione solo per l’atto introduttivo del giudizio – ha risolto l’importante dubbio relativo alla necessità, o meno, di sottoporre ad una (successiva) procedura di mediazione anche l’oggetto della domanda riconvenzionale che viene proposta in corso di causa, dopo che si è già svolta la mediazione relativa alla domanda principale sottoposta al giudizio.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 7 febbraio 2024, n. 3452, la Corte di Cassazione ha deciso che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 (sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali; e, nel principio di diritto che ha enunciato, la Suprema Corte ha aggiunto ancora che permane comunque l’obbligo, per il mediatore...
Per ridurre la rendita catastale non basta la richiesta di correzione grafica
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario
Pedane, pergotende, recinzioni e ripostigli: quando serve il permesso?
di Ivan Meo – Esperto giuridico
IRPEF e immobili dei lavoratori autonomi: il punto dopo il D.Lgs. 192/2024
di Stefano Baruzzi - Dottore commercialista
Approvata la nuova modulistica edilizia per l’applicazione del decreto Salva Casa
di Ivan Meo - Epserto giuridico