La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – stabilendo che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 trova applicazione solo per l’atto introduttivo del giudizio – ha risolto l’importante dubbio relativo alla necessità, o meno, di sottoporre ad una (successiva) procedura di mediazione anche l’oggetto della domanda riconvenzionale che viene proposta in corso di causa, dopo che si è già svolta la mediazione relativa alla domanda principale sottoposta al giudizio.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 7 febbraio 2024, n. 3452, la Corte di Cassazione ha deciso che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 (sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non anche per le domande riconvenzionali; e, nel principio di diritto che ha enunciato, la Suprema Corte ha aggiunto ancora che permane comunque l’obbligo, per il mediatore...
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