Morosi e distacco dai servizi condominiali: guida pratica alla giurisprudenza
Va esaminata la fondatezza della pretesa, che va dimostrata con la produzione di rendiconti attestanti il protratto inadempimento
Il Tribunale di Perugia, con una interessante ordinanza pubblicata il 20 dicembre 2012, ha accolto il ricorso cautelare avanzato da un condominio contro un condomino resosi moroso per rilevanti contributi idrici e termici. Il decidente ha ordinato l'immediata sospensione del servizio di erogazione dell'acqua calda e riscaldamento autorizzando l'amministratore ad adottare ogni intervento tecnico sotteso al distacco dell'utenza riguardante l'unità immobiliare di proprietà dell'inadempiente. Tra l'altro, si evidenzia che recentemente la curia umbra si è pronunciata negli identici sensi, ma con riguardo al distacco del servizio ascensore (Tribunale Perugia 3 dicembre 2021).
La vicenda
Un condominio si rivolgeva al tribunale perugino per ottenere la sospensione del servizio di erogazione di acqua calda e riscaldamento in uno alla autorizzazione a poter porre in essere misure tecniche volte al distacco dell'utenza individuale del moroso. Deduceva di essere creditore nei confronti del condomino di un significativo importo, peraltro rendicontato ed approvato dall'assemblea sulla cui base erano stati emessi due decreti monitori, notificati conseguenti atti di precetto e intrapresa procedura esecutiva presso terzi. Permanendo lo stato di morosità, si rivolgeva alla curia perugina per ottenere l'inibizione al moroso dei servizi condominiali godibili separatamente (acqua calda e riscaldamento).
La decisione
Il tribunale umbro, ritenendo meritevole di accoglimento la domanda, basa i passaggi motivi sul sull'articolo 63, comma 3, Disposizioni attuazione del Codice civile. Rileva preliminarmente che tale disposto esige, quali requisiti per legittimare la sospensione dalla fruizione dei servizi, la protratta morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre oltre alla possibilità di godimento separato dei servizi comuni.
Acclara, inoltre, che i servizi per i quali è stata domandata la sospensione relativamente all'immobile del moroso sono suscettibili di godimento separato e la morosità si è prolungata oltre il semestre. Il giudicante analizza la diatriba giurisprudenziale circa la corretta chiave di lettura da assegnare all'articolo 63 Disposizioni attuazione Codice civile. Osserva che talune pronunce suggeriscono di bilanciare tale precetto con il principio costituzionale della salute per cui dovrebbe ritenersi che si applichi solo con riferimento ai servizi non essenziali.
Le linee interpretative
Tuttavia, la curia perugina prende le distanze dalla indicata linea interpretativa. Gli orientamenti contrapposti sono i seguenti: secondo una prima linea interpretativa, si asserisce che i servizi essenziali di riscaldamento ed acqua devono essere in ogni caso garantiti dal dettato costituzionale (articolo 32) non potendo considerarsi recessivi rispetto a un diritto di credito; altro solco interpretativo nega il carattere automaticamente recessivo di tali diritti poiché non ritiene intangibili i servizi idrici e termici a fronte di una perdurante morosità del condomino.Secondo la curia perugina, il legislatore, attribuendo la facoltà di sospensione all'amministratore non ha operato alcun distinguo fra servizi essenziali e non.
Ne discende che nessuna interpretazione costituzionalmente orientata può introdurre tale distinzione: si rischierebbe di introdurre nell'articolo 63 Disposizione attuazione codice civile una previsione estranea e lo stesso vedrebbe irragionevolmente compresso l'àmbito applicativo a fattispecie marginali. D'altronde, lo spirito dell'articolato è quello di attribuire all'amministratore uno strumento di tutela idoneo ad interrompere l'erogazione di servizi la cui spesa finirebbe per aggravare iniquamente i condòmini virtuosi.
Sospensione dei servizi ai morosi, presupposti e modalità
In caso di mora nel pagamento dei contributi condominiali protrattasi per un semestre, l'amministratore può sospendere al condomino moroso, anche senza preventiva autorizzazione, la fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. L'assetto legislativo (articolo 63, comma 3, Disposizioni attuative Codice civile) condiziona l'esercizio del potere sospensivo alla sussistenza di due presupposti, l'omesso pagamento degli oneri condominiali per almeno un semestre e l'esistenza di un servizio comune suscettibile di godimento separato.
L'amministratore può sospendere direttamente e autonomamente con propria determinazione. Dal suo canto, il moroso, destinatario del provvedimento decisorio adottato dall'amministratore, è legittimato ad impugnarlo, nelle forme e modi dettati dall'articolo 1133 Codice civile, dinnanzi all'autorità giudiziaria. L'amministratore (anche in questo caso senza doversi munire di alcuna richiesta autorizzativa assembleare) può adire il tribunale per conseguire il provvedimento sospensivo. Ai fini della sospensione, non si tiene conto della entità della stato di insolvenza, ma dell’inadempimento nel suo complesso.
Va esaminata la fondatezza della pretesa, che deve essere dimostrativa della pregressa insolvenza mediante produzione di rendiconti attestanti il protratto inadempimento.Due modi di distacco: autotutela e pronuncia giudizialeSebbene l'articolo 63 Disposizioni di attuazione codice civile attribuisca un potere di autotutela al condominio e per esso all'amministratore consentendogli di provvedere in autonomia al distacco del servizio senza doversi munire previamente dell'autorizzazione giudiziale.
Sospensione illegittima
Nonostante tale potere, sono frequenti i casi nei quali il condominio agisca con tutela cautelare urgente o con procedimento sommario di cognizione. In caso di sospensione illegittima, graveranno sull'amministratore responsabilità di ordine penale come il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorso al magistrato tende ad evitare di incorrere in responsabilità scaturenti dall'abuso del diritto per sproporzione fra l'interesse tutelato e sacrificato (ciò nel caso in cui la sospensione pregiudichi diritti della persona costituzionalmente garantiti).
Inoltre, spesso - particolare non trascurabile - l'intervento necessita della collaborazione del condomino moroso come, ad esempio, quando il tecnico deve accedere nel suo appartamento per interrompere il servizio. Contrasto giurisprudenziale sulla essenzialità o meno del servizioIn giurisprudenza sono emersi contrasti relativamente ai servizi cosiddetti essenziali (somministrazione idrica, elettrica e termica). La privazione di una fornitura primaria per la vita sarebbe lesiva dei diritti fondamentali della persona (anche di rilevanza costituzionale, qual è il diritto alla salute previsto dall'articolo 32 Costituzione).
L'interesse cui mira l'ente condominiale mediante la sospensione del servizio è squisitamente economico per cui sarebbe sempre riparabile tramite le ordinarie tutele.Tutti i servizi comuni suscettibili di godimento separato, ivi inclusi quelli essenziali, possono essere sospesi in danno dei condòmini morosi. Avallando l'inadempimento del moroso si giungerebbe a conseguenze inaccettabili: il condominio si vedrebbe obbligato all'accollo di costi gestori spettanti al moroso per un arco temporale indefinito oppure rischierebbe di subire il distacco del servizio da parte del somministrante qualora non colmi il vuoto di cassa. Ciò determina un increscioso collasso gestionale nei cui confronti si impone l'impopolare scelta di dover recuperare coattivamente il credito e sospendere il servizio.
Al contrario, seguendo la linea della tutela del diritto alla salute del moroso, verrebbe leso il diritto dei condòmini solventi.
Il panorama giurisprudenziale
Secondo la curia felsinea i servizi comuni di acqua e riscaldamento non sono intangibili e, pertanto, a fronte di perduranti morosità, va applicata la sospensione prevista dall'articolo 63, comma 3, Disposizioni attuazione codice civile. Perciò è consentita la sospensione dei servizi al condomino che non ha evaso le quote per oltre un semestre, senza che rilevi la natura del bene oggetto del servizio. Tale linea interpretativa, oltre ad essere conforme al cennato disposto, non permette di trarre dall'articolo 32 Costituzione un generale obbligo di solidarietà a carico degli altri condòmini (poiché finirebbero per essere obbligati a sobbarcarsi le quote del moroso per non subire l'interruzione del servizio da parte del gestore) (Tribunale Bologna 3 aprile 2018; conformi, Tribunale Roma 27 giugno 2014, Tribunale Brescia 21 maggio 2014). Dello stesso tribunale bolognese, si registra tuttavia un precedente di segno contrario il quale, anche in presenza dei presupposti applicativi (lasso temporale moroso ultra semestrale e possibilità di godimento separato del servizio comune) l'interesse economico del condominio non può pregiudicare diritti fondamentali (servizi di riscaldamento e acqua) in quanto ritenuti essenziali in funzione della preminente tutela del diritto alla salute prevista dall'articolo 32 Costituzione (Tribunale Bologna 15 settembre 2017). Su tale onda, ma con riferimento al solo impianto di riscaldamento, si annovera il Tribunale di Milano (21 ottobre 2015) il quale nega la possibilità di sospensione nel periodo invernale asserendo che l'interruzione determina un danno irreparabile e compromette diritti costituzionalmente garantiti alla vita e alla salute.Sulla linea del tribunale perugino è anche quello trevigiano per il quale l'unico requisito richiesto per la legittima sospensione della fruizione dei servizi è il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre (ha accolto il ricorso sommario di cognizione teso ad ottenere autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di acqua e riscaldamento) (Tribunale Treviso 21 luglio 2017). Di identico avviso è la curia tempiese in quanto ritiene che qualora un condomino risulti moroso nel pagamento dei contributi, e tale condizione si protrae per almeno un semestre, il condominio ha diritto ad agire giudizialmente per ottenere autorizzazione a sospendere il condomino dalla fruizione dei servizi comuni di idrici e termici (Tribunale Tempio Pausania 9 marzo 2017)Nello stesso solco interpretativo si incunea anche il Tribunale di Lecco.
La circostanza che un condomino sia moroso da oltre un semestre in uno al persistente stato di insolvenza integra i presupposti applicativi del terzo comma dell'articolo 63 Disposizione attuazione codice civile. Pertanto, va accolta la domanda promossa dal condominio nelle forme di cui all'articolo 702 bis Codice procedura civile tesa ad ottenere autorizzazione a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni di riscaldamento ed acqua (Tribunale Lecco 29 dicembre 2014).Si segnalano, inoltre, in senso favorevole alla sospensione due pronunce (Tribunale Brescia 13 febbraio 2014, Tribunale Modena 5 giugno 2015) le quali hanno ribadito l'insussistenza del rapporto di proporzionalità fra sospensione e morosità. Pertanto hanno asserito il diritto del condominio a poter sospendere i servizi comuni in presenza di morosità acclarate dai rendiconti approvati e incontestati.