Necessaria la simmetria tra istanza di mediazione e atto di citazione
Iter conciliativo destinato a semplificarsi ma occhio alle ultime sentenze
Mediazione obbligatoria al centro della riforma Cartabia del processo civile. Procedura destinata a snellirsi con l’esonero per l’amministratore dall’obbligo di convocare l’assemblea dei condòmini già per chiedere di essere autorizzato ad avviare o a partecipare ad un procedimento di mediazione.
Occhio però a quanto precisa la giurisprudenza recente proprio in tema di validità della mediazione stessa, ovvero che il contenuto dell’atto preliminare di mediazione deve essere coincidente con le conclusioni dell’atto di citazione. Occorre, cioè, che la prima domanda sia simmetrica rispetto alla seconda e fornisca al convenuto elementi sufficienti a consentirgli di valutare la possibilità di costituirsi.
Requisiti particolarmente importanti in ambito condominiale dove, nel contesto di un giudizio di merito relativo all’impugnazione di una delibera, la chiarezza nell’esposizione delle motivazioni riveste un ruolo chiave. Al condomino che si assume la responsabilità di chiedere l’annullamento di una delibera spetta elencare perciò, con estremo rigore e senza margine di ambiguità, fatti ed elementi di diritto utili a integrare e legittimare l’istanza presentata.
Come rilevato dal Tribunale di Monza nella sentenza 598/2022 e prima ancora dal Tribunale di Roma nella sentenza 259/2022, il contenuto di tale previsione è equivalente a quello dell’articolo 125 Codice di procedura civile, concernente, in generale, i contenuti minimi che un atto giudiziario deve avere.
Muovendo da questa constatazione, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente ha affermato che l’applicazione dell’articolo 4 Dlgs 28/2010 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. In caso contrario, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità e/o l’inammissibilità della domanda della domanda giudiziale.
Dunque, l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo gli elementi fattuali che saranno eventualmente introdotti in sede giudiziale. Due le ragioni: innanzitutto consentire all’istituto di esercitare la funzione di contenere e regolare la conflittualità tra le parti, e in secondo luogo, mettere la parte avversa nella condizione di conoscere in dettaglio l’oggetto della contesa e poter prendere una posizione adeguata in merito.