Nella revoca dell'amministratore solo la condanna alle spese può essere discussa in Cassazione
La revoca giudiziale infatti è atto su cui la Suprema corte non può sindacare in sede di legittimità
Due recenti ordinanze della Cassazione, la numero 15992 e la numero 15995, depositate il 28 luglio scorso, chiamate a dirimere, in ultimo grado, due diversi giudizi in tema di revoca dell'amministratore hanno confermato la tesi maggioritaria sull'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione verso il decreto di revoca, in quanto trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, viene precluso al supremo organo giurisdizionale la valutazione di ogni questione relativa a vizi processuali o di merito dei precedenti gradi di giudizio.
Quello che rimane ammissibile, in tal caso, è la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, poiché concerne posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cassazione 9348/2017 e Cassazione 8283/2017).
Il ricorso per la revoca giudiziale
Del resto, il procedimento di revoca giudiziale di cui agli articoli 1129 Codice civile e 64 delle disposizioni attuative del Codice civile, che può essere intrapreso su ricorso di ciascun condomino, riveste un carattere eccezionale e urgente, nonché sostitutivo della volontà assembleare ed è, quindi, ispirato all'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte del gerente.
Il ricorso è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo essere adottato sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente ed incidendo sul rapporto di mandato tra condomini e amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale; nel quale, tuttavia, l'intervento giudiziale è pur sempre diretto all'attività di gestione d'interessi e, ad ogni modo, la sua conclusione soggiace sempre al regolamento delle spese di cui all'articolo 91 Codice di procedura civile, per cui la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese legali dell'altra parte (Cassazione a sezioni unite 20957/2004).
La nomina giudiziale
Diverso è il caso di ultimo reclamo in caso di nomina giudiziale del nuovo gerente previsto dall'articolo 1129, comma 1, Codice civile, procedimento che non è diretto a risolvere un conflitto d'interessi, bensì ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge e dalla cui definizione, quindi, non può mai derivare una statuizione di soccombenza ai fini della pronuncia sulle spese di lite (Cassazione 25336/2018, Cassazione 27165/2017).
La fogna perde? Il condominio risponde anche delle spese legali
di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo