Nella società di amministrazione condominiale, sono tenuti alla formazione anche i dipendenti incaricati
A richiedere la documentazione è sempre e solo il condomino
Un condomino impugnava contestualmente tre diverse delibere assembleari perché, a suo dire, la nomina dell’amministratore era invalida in quanto costui non aveva dimostrato di possedere i requisiti previsti in materia di obbligo formativo, chiedendo conseguentemente la restituzione dei compensi professionali ricevuti ed il risarcimento del danno; il condominio e l’amministratore personalmente chiedevano il rigetto delle domande e la vertenza si è conclusa con la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma 4665/2021.
I requisiti per la nomina di amministratore
L'articolo 71 bis disposizioni attuative Codice civile prevede che possano svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e che svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. La stessa norma consente lo svolgimento dell’incarico di amministratore di condominio anche alle società: in tal caso i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione.
Nel caso concreto, pertanto, sussisteva la legittimazione passiva dell’amministratore personalmente perché - oltre ad essere stato il legale rappresentante della società amministratrice del condominio al momento delle determinazioni assunte dalle assemblee impugnate - era la persona fisica che si occupava della gestione amministrativa del condominio; al contempo, sussisteva anche la legittimazione passiva del condominio, in ragione dell’intervenuta impugnativa; in ogni caso i convenuti avevano prodotto le certificazioni attestanti il superamento degli esami finali del corso di aggiornamento obbligatorio per amministratori di condominio per l’intero periodo oggetto di contestazione avuto riguardo alle delibere impugnate.
A chi vanno fatti visionare i titoli abilitativi
Sul punto, del resto, nessuna norma prevede, tanto meno a pena di nullità, la preventiva produzione in sede assembleare - da parte dell'amministratore in carica o sottoposto a riconferma - di eventuali titoli abilitativi, fermo restando l’obbligo da parte dell’amministratore di produrre tali titoli qualora richiesto dal condomino interessato rientrando nel più generale dovere dell'amministratore di fornire informazioni ai condòmini. Tale obbligo tuttavia non è senza limiti perché l'interesse alla buona amministrazione del condominio osta a che l'amministratore sia tenuto a distogliersi dallo svolgimento delle proprie funzioni per assecondare richieste reiterate e non finalizzate a soddisfare autentiche esigenze informative.
L’eventuale configurazione di motivi di revoca
Nel caso concreto, l’attore si era limitato a chiedere, durante la prima assemblea, che l’amministratore esibisse la documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali, inclusi quelli relativi all'aggiornamento professionale; tale richiesta era evidentemente tardiva non avendo l’amministratore - peraltro da tempo in carica o quanto meno in proroga - l’obbligo di portare con sé la documentazione concernente la propria abilitazione professionale in assenza di una preventiva richiesta; al riguardo deve essere considerato che la asserita mancanza dei requisiti - oppure un eventuale violazione agli obblighi informativi - rileverebbe al più come motivo di revoca dell’amministratore da far valere nelle sedi competenti e non potrebbe costituire motivo di impugnativa della delibera di nomina.
È infatti da considerare che l'articolo 1129 Codice civile, al comma 12, prevede una serie di ipotesi tipiche di gravi irregolarità giustificanti la revoca dell’amministratore condominiale che consistono in condotte omissive del medesimo successive o contestuali alla sua nomina; il comma 14 cita poi una ipotesi di nullità della nomina dell’amministratore consistente nella mancata specificazione, al momento di essa o del suo rinnovo, dell’entità del compenso richiesto. Orbene, da tale previsione può evincersi che, quando il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità della delibera di nomina dell’amministratore lo ha affermato espressamente. Non sono pertanto ricavabili in via meramente interpretativa ulteriori ipotesi di nullità quale conseguenza dell’inadempimento di altri doveri potendo tali inadempimenti integrare invece le gravi irregolarità che giustificano la revoca dalla carica.
L’infondatezza della richiesta di risarcimento danni
È stata, infine, ritenuta infondata anche la richiesta risarcitoria, essendo a tal fine sufficiente considerare che l’attore, nella sua qualità di condomino - solo i condòmini, del resto, possono considerarsi investiti del governo della cosa in basead una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex articolo 1117 Codice civile - aveva concorso a determinare i lamentati eventi: infatti, era presente per delega all’assemblea ed in quella sede era stato nominato all'unanimità l’amministratore nella persona della società convenuta.