Condominio

Nessuna forma scritta per le opere extra del contratto d’appalto su opere non finanziate da contributi statali

La stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede in linea generale la forma scritta

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di Fabrizio Plagenza

L’appalto è «il contratto con cui una parte assume, con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro» (articolo 1655 Codice civile). La stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per fatti concludenti, sicchè, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifica l'interpretazione secondo cui l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (Cassazione 2303/2017).

Le opere extra contributo
Fatta questa premessa, risulta di interesse la sentenza 41 del Tribunale dell'Aquila, depositata il 31 gennaio 2022, che si è occupata di lavori extra contratto d'appalto, nel caso di appalto con contributi ricevuti. Infatti, il condominio si opponeva ad un decreto ingiuntivo notificatogli a titolo di saldo per i «lavori extra contributo» eseguiti dalla società a cui aveva appaltato i lavori straordinari da eseguire sull'edificio condominiale. In particolare, il credito ingiunto era imputato alle opere relative al manto di copertura dell'edificio e alla realizzazione di nuove canne fumarie condominiali, in quanto «opere non rientranti nel contributo ammissibile ma specificatamente approvate dall'assemblea condominiale».

L'opposizione spiegata dal condominio si incentrava sostanzialmente su due motivi:
1) da un lato, contestava di aver commissionato le suddette opere, come risulterebbe dai verbali di assemblea che produceva, «tanto più che la lavorazione relativa al manto di copertura dell'edificio sarebbe coperta dal contributo pubblico», come da relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
2) dall'altro, contestava il quantum richiesto.

Nessun obbligo di forma scritta per opere complementari
A questo punto è bene riprendere la premessa di quest'articolo, atteso che il ragionamento del Tribunale dell'Aquila merita di essere compreso accuratamente. Si legge, infatti, nella sentenza 41/2022, che «non coglie nel segno l'opponente nell'eccepire la nullità per mancanza di forma scritta dell'appalto relativo alle opere extra contributo». Invero, «l'articolo 11, comma V bis del Dl 78/2015 prevede espressamente la sanzione della nullità per i contratti di appalto relativi alle opere finanziate dal contributo che non siano stipulati in forma scritta, ma non prevede che le opere complementari debbano essere oggetto di un altro contratto redatto nelle medesime forme a pena di nullità, né si rinvengono disposizioni analoghe nell'ambito della legislazione speciale post sisma del 06 aprile 2009».

Anzi, una circolare comunale precisava che con riferimento all'esecuzione dei lavori non compresi tra quelli finanziati dallo Stato, era sufficiente la allegazione della relativa fattura al Sal.La sentenza, sul secondo punto, relativo alla contestazione dell'esecuzione e/o della corretta esecuzione dei lavori, per cui parte opponente richiedeva una Ctu, motivava il rigetto dell'invocata consulenza in quanto riteneva mancante «agli atti qualsiasi prova documentale che possa suffragare» le lamentele del condominio e che potesse «giustificare una consulenza tecnica d'ufficio, la cui richiesta, pertanto, deve ritenersi meramente esplorativa».

Conclusioni
Sul punto, giova rammentare la consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui «la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio», avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. «Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compier e una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cassazione 30218/2017).

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