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NIENTE DISDETTA, PROLUNGATI I CONTRATTI COMMERCIALI

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La domanda

Nell'ipotesi in cui un contratto di locazione commerciale giunga alla sua naturale scadenza, e né il conduttore né il locatore abbiano inviato disdetta, è dovuta l'indennità di avviamento? Se nel contratto non è prevista, per il conduttore, la possibilità di recedere anticipatamente, può, il conduttore stesso, aspettare la naturale scadenza del contratto, andarsene in un altro locale e poi chiedere al locatore l'indennità di avviamento?

Nelle locazioni "commerciali" (regolate dagli articoli 27 e seguenti della legge 392/1978) in cui l’attività del conduttore comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, il diritto all’indennità di avviamento ha origine alla cessazione del contratto, che non sia dovuta a disdetta, inadempimento, recesso o fallimento dell’inquilino. Nel caso di specie - in assenza di disdetta, da parte di uno dei contraenti (locatore o conduttore) - il contratto si è però rinnovato di ulteriori sei anni, a norma dell’articolo 28 della legge 392/1978, per il quale «per le locazioni di immobili nelle quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni... tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12... mesi prima della scadenza». In tale contesto, il conduttore – in assenza di una apposita clausola contrattuale che consenta il recesso cosiddetto libero - può recedere dal contratto, con un preavviso di sei mesi, a norma dell’articolo 27, ultimo comma, della legge 392/1978, per "gravi motivi", cioè fatti sorti successivamente alla stipula del contratto, imprevisti e imprevedibili, ma in tale caso perde il diritto all’indennità di avviamento. Alternativamente – per conseguire l’indennità di avviamento, ex all’articolo 34 della legge 392/1978 - deve attendere la scadenza del prossimo periodo di sei anni e la disdetta da parte del locatore.

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