Condominio

Non può costituire innovazione né produce danno al decoro dello stabile la rimozione di una fioriera

Nel caso specifico era posizionata quale divisione tra una proprietà esclusiva e uno spazio condominiale

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di Selene Pascasi

Per innovazione, che si distingue dalla modifica per la diversa incidenza sul bene comune, non si intende un qualsiasi mutamento ma solo quello che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Si tratterà di modifica, quindi, se la nuova opera miri soltanto a potenziare o rendere più comodo il godimento del bene lasciandone intatte consistenza e destinazione. Lo ricorda la Corte di appello di Roma con sentenza 1671 del 4 marzo 2021.

La vicenda
È un proprietario ad aprire la lite impugnando una delibera, a suo avviso nulla nella costituzione dell'assemblea e comunque illegittima. Il motivo principale? La prospettata rimozione delle fioriere avrebbe stravolto lo stato dei luoghi rispetto a quello delineato con l'acquisto delle singole proprietà. Il Tribunale, però, non concorda e boccia la domanda. La controversia, così, arriva in appello ma anche la Corte respinge la tesi formulata dall'uomo. Era infondata, e del tutto generica, la lamentela vertente sulla rimozione della fioriera che, secondo il condomino, avrebbe stravolto il decoro del palazzo e – vista la funzione di muro divisorio tra l'area privata appartenente ad una signora e quella condominiale – creato un uso esclusivo di parti comuni a beneficio della donna, approvabile all'unanimità e non a maggioranza dei consensi.

Il decoro e la rimozione di una fioriera
Intanto, rileva il Collegio, non erano state indicate le ragioni specifiche per cui la rimozione della fioriera avrebbe alterato il decoro dell'edificio ossia l'insieme delle linee e dei motivi architettonici ed ornamentali che imprimono alle sue parti ed al complesso, una fisionomia unitaria ed armonica. Lesione che, peraltro, rileverebbe solo nell'ipotesi in cui sia apprezzabile cioè se si traduca in modifiche visibili dall'esterno (circostanza non rinvenibile nella vicenda).

Innovazione e modifica
Quanto al quorum deliberativo, invece, la Corte ricorda che la distinzione tra modifica ed innovazione si collega ad entità e qualità dell'incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune di modo che per innovazione in senso tecnico e giuridico deve intendersi non un qualsiasi mutamento del bene ma solo quella modifica che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria. Al contrario, si parlerà di modifiche per le opere che mirino unicamente a potenziare o agevolare il godimento della cosa comune lasciandone immutate la consistenza e la destinazione per non turbare i concorrenti interessi dei condòmini.

Ebbene, nella fattispecie, la rimozione della fioriera collocata nel corridoio comune fra la proprietà della signora e quella condominiale, tesa a renderle più agevole l'accesso, non era qualificabile come innovazione vietata poiché non alterava la destinazione e la funzionalità delle cose comuni, non le rendeva inservibili o scarsamente utilizzabili per uno o più condòmini, né li privava dell'uso, né era componente strutturale dello spazio comune giacché non stabilmente infissa al suolo. Il deliberato, in sintesi, si traduceva in un semplice mutamento della sistemazione o dell'utilizzo del bene comune e, quindi, in un atto di ordinaria amministrazione approvabile a maggioranza dei volti e non all'unanimità. E se la delibera impugnata era legittima, la Corte non poteva che rigettare l'appello.

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