Secondo la Cassazione, sent. n. 11791/2024, si tratta di interventi di manutenzione ordinaria; ne consegue che, in quanto tali, non possono essere agevolati con la detrazione del 50%, se i lavori riguardano le singole abitazioni, sempreché, ovviamente, non si inseriscano nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, che è invece agevolabile sulle singole abitazioni oltre che sulle parti comuni di edifici.
La detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, cristallizzata ormai dal 2011 nell’art. 16-bis del TUIR, è attualmente prevista nella misura del 50%, su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (cfr. art. 16 del D.L. 63/2013).
Gli interventi agevolabili sono quelli puntualmente indicati...
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di Paolo Frediani – libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale
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