Per il giudizio in Cassazione necessaria una delega speciale
Non si può, come nel caso in esame, sostenere di avere ottenuto dai clienti una procura per tutti e tre i gradi di giudizio
Per agire in Cassazione l'avvocato deve essere munito di delega speciale e recante data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata. Questo il principio pronunciato dalla sentenza della Cassazione civile sezione seconda, 4 febbraio 2021, numero 2633.
I fatti e le pronunce di merito
La questione di merito era la seguente: due condòmini avevano agito contro un condominio in ragione del danno subito a causa della mancata attivazione dello stesso nel richiedere le autorizzazioni per installare un nuovo citofono e nuova cassetta postale in corrispondenza dell'abitazione attorea a seguito della variazione della toponomastica stradale. Affermavano gli attori come, a causa di detta inerzia, la loro proprietà avrebbe subito un danno consistente nella diminuzione di valore commerciale dell'immobile.Tale domanda veniva rigettata tanto dal Tribunale, quanto dalla Corte d'appello, per la mancanza di legittimazione passiva del condominio convenuto.
Il ricorso alla Suprema corte
I due condomini agivano quindi, sempre con i medesimi legali, in Cassazione, affidandosi ad un ricorso incentrato su quattro motivi di diritto a contestazione della sentenza d'appello.Con la sentenza di Cassazione in commento, tuttavia, gli ermellini dichiaravano il ricorso manifestamente inammissibile.La motivazione di detta dichiarazione era relativa al fatto che, costituendosi, i legali dei ricorrenti avevano affermato di volere utilizzare la procura agli stessi conferita dalle parti già per il primo grado di giudizio, ma valevole per tutti e tre i gradi.Secondo la Corte, tuttavia, tale delega non sarebbe stata valida e avrebbe inficiato in toto l'azione legale dei ricorrenti.
Avvocati patrocinanti in Cassazione
Al fine della validità della procura conferita agli avvocati per patrocinare in sede di Cassazione, infatti, questa deve essere speciale, conferita a legali abilitati per il patrocinio nel grado di legittimità e recante data successiva alla sentenza da impugnare. Nel caso in questione, tuttavia, la delega non era speciale, in quanto conferita addirittura per tre gradi di giudizio, e avente data decisamente antecedente a quella di deposito della decisione d'appello.
L'articolo 365 del Codice di procedura civile è chiaro sul punto nell'affermare che «il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale», ossia una deroga alla regola sancita dall'articolo 125 Codice di procedura civile in ragione del quale sarebbe anche possibile conferire il mandato al legale dopo la notifica dell'atto di citazione.
In caso di giudizio in Cassazione, tuttavia, la procura deve a pena di inammissibilità del ricorso essere rilasciata, in data posteriore a quella della pubblicazione della sentenza impugnata in data anteriore (o al limite contemporanea) alla sottoscrizione del ricorso.In ragione di tale vizio, la Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto e condannava i ricorrenti a sostenere le spese di lite.