Per revocare il decreto ingiuntivo va dichiarata la nullità della delibera che fonda il credito
Nelle more il condominio può richiedere al singolo il pagamento delle spese
Il decreto ingiuntivo teso al recupero delle spese condominiali va revocato solo qualora venga annullata, anche con pronuncia non definitiva, la delibera fondante il credito. L'opposizione, infatti, sarebbe in questo caso motivata da un accertamento esterno sulla perdurante efficacia della decisione assembleare. Diversamente, quando se ne voglia discutere la validità intrinseca non resterà che agire con impugnazione. Lo precisa il Tribunale di Roma con sentenza numero 1788 del 28 gennaio 2020.
La vicenda
Ad opporsi all'ingiunzione di pagamento di circa 8 mila euro è il proprietario di un appartamento. Il decreto, contesta, era nullo e i crediti pretesi erano infondati vista l'erronea computazione e ripartizione degli oneri legata ad un vizio delle tabelle utilizzate. Le tabelle infatti, a suo avviso, erano affette da scorrettezze nella suddivisione delle uscite per inesistenza di una delle spese indicate e divisione in tabella generale di esborsi per lavori effettuati su proprietà esclusiva.
Di qui, la duplice domanda: dichiararsi nullo il decreto e disporne la revoca. In via subordinata, rideterminazione delle somme. Pretesa accolta in parte. Le delibere – che nella vicenda approvavano i bilanci prodotti con riferimento ai crediti oggetto di richiesta monitoria – sono, chiarisce il Tribunale, vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1137 del Codice civile.
Le delibere come titolo fondante il credito
Peraltro, la spesa “sotto accusa” risultava approvata con valida delibera. L'uomo, pertanto, era tenuto a corrispondere la quota di spesa risultante da delibere che, ricorda il giudice, costituiscono «idoneo titolo fondante il credito potendo solo l'annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse» ottenuti all'esito di ricorso far cessare tale obbligo (Cassazione 7741/2017).
E può formare oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo solo l'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia della delibera (Cassazione 4672/2017). Così, nell'ipotesi di annullamento della delibera fondante il credito, anche qualora si tratti di soluzione adottata con sentenza non passata in giudicato, il decreto andrà revocato.
L’accertamento della validità della delibera
Non sarà consentito, però, accertare la validità intrinseca della delibera da farsi valere solo con l'impugnativa prevista dall'articolo 1137 del Codice civile. Nell'accertare, in sede diversa dal rito seguente l'impugnazione, un credito portato da delibera assunta ai sensi del richiamato articolo 1136 del Codice civile, si potrà quindi esaminare solo l'idoneità formale del verbale che la documenta.
Questo, per poterne «verificare l'esistenza ovvero per accertare l'idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell'ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell'obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera e non, invece, a quelli consacrati nella delibera stessa non esaminabili se non nell'alveo dello strumento esplicitamente accordato dal legislatore, previsto chiaramente per evitare l'incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condominio».
Prevalenza delle decisioni dell’assemblea
Interesse, si annoti, teso a cristallizzare il dettato assembleare nettamente prevalente rispetto ai contrapposti diritti dei partecipanti (Cassazione, sezioni unite, sentenza 4421/2017). Sistema che apre alla facoltà del condominio di agire per conseguire dal singolo le quote dovute anche soltanto in base alla delibera approvata e all'allegato piano di riparto. Carteggi che, quindi, sono di per sé prova sufficiente del credito anche in sede di eventuale giudizio ordinario e titolo giustificativo per l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Espropriazione forzata non sospendibile con la semplice impugnazione.
Diversamente, il condominio non potrebbe garantire la giusta conservazione e gestione della cosa comune legata a doppio filo alla possibilità di provvedere con regolarità al pagamento delle spese necessarie. È per questa ragione che nel procedere in maniera forzata al recupero di contributi non versati viene limitato l'ambito entro il quale l'ingiunto può sollevare domande o eccezioni.
È un modo per evitare che il funzionamento del condominio possa essere compromesso dall'introduzione di eccezioni volte a paralizzare il diritto alla rapida e sollecita riscossione dei contributi. Resta inteso che – qualora il debitore, rimosse le delibere, intenda far valere il fatto di avere pagato più volte lo stesso debito o di essere creditore – potrà sempre agire separatamente per la ripetizione o per il conseguimento del dovuto.
La decisione
Nella lite portata a processo, allora, non potendosi valutare (assente una domanda specifica) la legittimità delle delibere fondanti il credito e procedere al loro eventuale annullamento o ad una declaratoria di nullità, non restava che ritenerle efficaci e vincolanti. E giacchè l'esistenza di valide ed efficaci delibere pienamente riferibili ai crediti azionati è sufficiente a provare il credito contestato con opposizione a decreto ingiuntivo, la stessa andava rigettata. Meritava, tuttavia, accoglimento l'eccezione sul pagamento parziale del dovuto. Decreto revocato, dunque, con condanna al pagamento della residua somma in favore del condominio.