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Professione CTU. Responsabilità del consulente tecnico

di Paolo Frediani – Libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale

N. 1206

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La sentenza in commento si concentra sulla responsabilità civile del CTU per danni cagionati con una condotta colposa, chiarendo alcuni principi fondamentali.

La sentenza si concentra sulla responsabilità civile del consulente tecnico d'ufficio (CTU) per danni cagionati con una condotta colposa, chiarendo alcuni principi fondamentali:

  • Base normativa: l'art. 64 del Codice di Procedura Civile viene identificato come riferimento principale per stabilire la responsabilità del CTU. Secondo questa disposizione, l'ausiliare del giudice risponde direttamente per i danni arrecati alle parti a causa di negligenza, imprudenza o imperizia;
  • Esclusione della responsabilità del Ministero della Giustizia: la sentenza ribadisce che il Ministero non può essere considerato responsabile né solidale con il CTU per eventuali obbligazioni risarcitorie derivanti dalla condotta di quest'ultimo.

Analisi delle implicazioni giuridiche

1. Responsabilità personale del CTU

La sentenza sottolinea che il CTU agisce in un contesto di autonomia tecnica rispetto al giudice. Questo implica che:

  • il CTU è direttamente responsabile per eventuali errori o danni causati nello svolgimento delle sue funzioni;
  • non vi è alcun vincolo solidale o indiretto che coinvolga il Ministero della Giustizia.

Questo principio tutela le parti processuali, garantendo che eventuali danni subiti possano essere risarciti direttamente da chi li ha causati, senza dover coinvolgere...