Condominio

Quando il condomino può stare in giudizio personalmente

I casi sono molto limitati e la mancanza di assistenza del difensore è una «situazione del tutto equiparabile a quella di inesistenza della procura alla lite»

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di Fabrizio Plagenza

La materia condominiale è decisamente vasta. Il contenzioso, spesso, ne risente. Non mancano, pertanto, situazioni particolari. È il caso emerso innanzi al Tribunale di Monza che, con la recente sentenza 194 resa il 26 gennaio 2022, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, stante la presenza in giudizio della parte, senza l'assistenza del difensore.

I fatti
Un condomino aveva impugnato, innanzi al Giudice di pace, la delibera assembleare eccependo la violazione dei criteri di riparto previsti dal regolamento condominiale e chiedendo altresì di far accertare il valore delle quote millesimali previo espletamento di una Ctu. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia ai sensi dell'articolo 7 Codice procedura civile, assegnando alle parti termine di mesi tre a decorrere dalla data di comunicazione della predetta ordinanza per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale. Tuttavia, il condomino, ai fini della riassunzione, procedeva in un modo decisamente singolare.

Notificava, in proprio, l'atto giudiziario e presenziava personalmente alla prima udienza, sprovvisto di difensore.Dopo un rinvio d'udienza, successivamente, il condomino compariva personalmente chiedendo espressamente di essere autorizzato a depositare i documenti richiamati nell'atto di citazione e contenuti all'interno del fascicolo del Giudice di pace. Chiedeva, infine, «disporsi un rinvio di sei mesi circa per munirsi di un avvocato».

Il condomino in giudizio senza assistenza legale
La fattispecie, già di per sé singolare, continua, atteso che, si legge nella sentenza 194/2022, «il Tribunale, dopo avere provato a spiegare verbalmente alla parte personalmente che sarebbe stato necessario munirsi di un difensore prima della formale riassunzione del giudizio», altra essendo la facoltà, riconosciuta alla stessa, di stare in giudizio personalmente nelle cause instaurate innanzi al Giudice di pace il cui valore non ecceda 1.100,00, ha necessariamente dovuto trattenere la causa in decisione stante la non accoglibilità di una richiesta di rinvio avanzata da un «soggetto formalmente non legittimato a proporla e che, a ben vedere, neppure avrebbe potuto prendere parte alla predetta udienza».

Ed infatti, l'articolo 82 Codice di procedura civile prevede che davanti al Giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100,00. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il Giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, può autorizzare la parte sprovvista di difensore, a stare in giudizio di persona. «Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al Tribunale e alla Corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente e davanti alla Cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo».

I casi in cui la legge consente di difendersi da soli
Il Tribunale di Monza ricorda che i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente innanzi al Tribunale, presuppongono, ai sensi dell'articolo 86 Codice procedura civile, che la parte «abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore», nonché che ex articoli 417 e 447 bis Codice procedura civile, si controverta nelle «cause di lavoro, di previdenza e in materia di locazione allorquando il valore della causa non eccede euro 129,11». Nel caso trattato dal Giudice, non emergeva da alcun atto che l'attore avesse «la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore sicché, non avendo l'atto di citazione ad oggetto uno dei rapporti previsti dagli articoli 417 e 447 bis Codice procedura civile, la riassunzione della causa a seguito dell'incompetenza dichiarata dal Giudice di pace di Monza avrebbe dovuto essere imprescindibilmente effettuata col ministero di un avvocato regolarmente iscritto all'albo».

La mancanza di assistenza del difensore rappresentava una «situazione del tutto equiparabile a quella di inesistenza della procura alla lite» con l'aggravante che, nel caso di specie, il vizio non avrebbe in alcun modo potuto essere sanato , tanto meno retroattivamente, in quanto, «solo una procura nulla, ovverosia comunque conferita sebbene viziata» in quanto non rispettosa dei requisiti previsti dall'articolo 83 Codice procedura civile, «può essere sanata e non già una procura inesistente» - nel caso di specie in quanto mai conferita.

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