Rendiconto e software gestionali. Le anomalie da evitare. 3/La situazione patrimoniale
È opportuno che il documento non dia alcuna rappresentazione di immobili comuni come l'alloggio del portiere o la sala riunioni
Continua l'analisi delle criticità presentate da alcuni software gestionali in tema di contabilità e fiscalità condominiale che rischiano di far finire in tribunale il rendiconto dell'amministratore. Questa volta, ci occupiamo della situazione patrimoniale e di quello che i software non dovrebbero consentire e le relative conseguenze sul piano dell'attendibilità del fascicolo di rendicontazione e i suoi livelli di coerenza, trasparenza, correttezza contabile generale e intellegibilità.
Criterio di competenza per redigere il documento
Come il conto flussi di cassa, anche la situazione patrimoniale è tra i documenti annoverati dal nuovo articolo 1130-bis del Codice e civile la cui presentazione, dunque, è obbligatoria. Si tratta dell'unico documento di sintesi del fascicolo di rendicontazione, chiamato a rappresentare la cosiddetta grandezza dei conti, ovvero, i saldi dei mastri compilati secondo le previsioni del metodo contabile della partita doppia, l'unico che assicura il completo rispetto del principio della verità di questo elaborato che fotografa la situazione del capitale di gestione del condominio.
Un documento, dunque, che non può che redigersi secondo il criterio della competenza che, a sua volta, comprende quello della cassa per la rappresentazione delle grandezze dei conti attivi di SP riferibili alle liquidità disponibili.
Gli errori più comuni commessi da alcuni software in questo elaborato sono:
-Concessione dello sbilanciamento di capitale: non è raro il caso in cui alcuni software consentano la rilevazione e registrazione di operazioni che determinano automaticamente un avanzo o un disavanzo patrimoniale, rendendo, così, il rendiconto impugnabile. Invero, trattandosi di capitale di gestione che viene a formarsi per effetto del finanziamento mutualistico a carico dei condòmini partecipanti, il totalizzatore delle attività non può che essere sempre e necessariamente pari al totalizzatore delle passività, senza che l'operatore aggiunga operazioni manuali o forzate.
Si tratta, ad esempio, delle rilevazioni di entrate fuori gestione o uscite fuori gestione scollegate, sin dalla radice, dal conto economico di esercizio. Inoltre, un buon software professionale non dovrebbe consentire all'operatore di elaborare SP con avanzi o disavanzi o, quantomeno, dovrebbe segnalare l'anomalia con apposito alert.
-Scarsa chiarezza della nomenclatura: le macroclassi e le classi dei conti di SP dovrebbero sempre agevolare, se non consentire, l'intelligibilità del documento. È opportuno che il documento elabori voci dedicate distintamente ai debiti v/terzi per singola gestione ordinaria e/o straordinaria. Stessa cosa, sarebbe opportuno per le posizioni di credito e debito v/condòmini.
-L'errata presenza delle immobilizzazioni di attivo fisso: per difetto di titolarità di diritti reali da parte dell'ente di gestione, è opportuno che la SP non dia alcuna rappresentazione di immobili comuni come, ad esempio, l'alloggio del portiere o la sala riunioni. Tali evidenze, infatti, darebbero luogo alla necessità di un bilanciamento nelle passività impossibile da valorizzare oltre che non veritiero o potrebbe dare luogo ad un presunto patrimonio netto del condominio, fatto, quest'ultimo, giuridicamente impossibile.
-Fondi in negativo: alcuni software consentono l'utilizzo diretto dei fondi a mo' di risorsa. Tali operazioni, oltre a determinare un immediato quanto indebito avanzo patrimoniale, non rispettano i principi di verità e correttezza contabile generale. Anche in questo caso, abbiamo dato evidenza degli errori più diffusi tra quelli consentiti dai software gestionali e senza la pretesa di risultare esaustivi. Ancora una volta, alla stregua della casistica trattata negli articoli precedenti, il rischio è quello di vedere il rendiconto condominiale impugnato e dichiarato annullato, se non nullo, per difetto di chiarezza, comprensibilità, correttezza contabile generale, verificabilità e veridicità.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo