Rimozione di un cancello condominiale: come stabilire il giudice competente
Bisogna verificare se sia prevalente la competenza per valore o la valutazione delle modalità d'uso dei servizi condominiali
Sono due le norme del Codice di procedura civile che occorre considerare quando si instaura una controversia che coinvolge il condominio per i servizi erogati ai compartecipi: l'articolo 7, il quale assegna la competenza all'Ufficio del Giudice di pace in ordine alle cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case, indipendentemente dal valore della controversia, e l'articolo 10, che, invece, vincola il valore della controversia, ai fini della competenza, sulla base della domanda.
I giudici di legittimità sono stati appena investiti, tramite il regolamento di competenza (articolo 47 del Codice procedura civile), della problematica sulla corretta individuazione del giudice competente in tema di rimozione di un cancello scorrevole posto nell'androne condominiale (Cassazione ordinanza 36967 del 26 novembre 2021).Il primo aspetto di rilievo che enuncia l'ordinanza in considerazione riguarda la possibilità di ricorrere avanti alla corte di Cassazione anche da parte di un avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori o iscritto nell'albo dei patrocinanti correlato. A tal riguardo, è precisato che l'istanza di regolamento di competenza può essere validamente firmata dal procuratore della parte nel giudizio di merito, indipendentemente dalla relativa iscrizione (sono state richiamati i seguenti precedenti Cassazione civile 2538/1995; Cassazione 10439/2020).
L’uso dei servizi condominiali
Nel merito, invece, i giudici di legittimità rammentano che le cause inerenti «la misura e le modalità d'uso dei servizi condominiali» riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condòmini e hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condòmini.Alle prime controversie si contrappongono le seconde, quindi, cioè quelle che mettono in discussione un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (tra le tante indicate, Cassazione civile 4030/2005).
Conclusioni
Nella fattispecie il ricorrente non aveva posto una questione riguardante il limite qualitativo di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativo al modo più conveniente e opportuno con cui tale facoltà può esercitarsi; piuttosto, il ricorrente aveva lamentato che il cancello arrecava pregiudizio alla sua proprietà e ne ha chiedeva la rimozione. In quanto tale, si tratta di una causa – rammenta il giudice di legittimità – che rientra nel novero di quelle da definire secondo la competenza per valore e non certo rispetto la valutazione sulle modalità d'uso (quantitative) dei servizi condominiali. In altri termini, per una simile causa il giudice competente non sarebbe l'ufficio del giudice di pace ma il tribunale.