L'esperto rispondeCondominio

Se il condomino dissenziente vende mentre la lite è in corso

L'assemblea si trova a dover decidere a chi, tra nuovo e vecchio condomino, addebitare eventuali spese

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di Augusto Cirla

La domanda

La domanda
In seguito a un’azione legale promossa dal condominio contro il costruttore, il Tribunale ha condannato quest’ultimo al pagamento di una cifra importante. I condòmini hanno partecipato all'azione legale e alle relative spese, a eccezione di quattro di loro, tra cui uno che, nel frattempo, ha venduto la proprietà. Visto il risultato positivo dell'azione legale, correttamente l'amministratore ha imputato la porzione di spese a tre condòmini dissenzienti, mentre per il quarto è sorto il problema, in quanto ha venduto la proprietà. Io ritengo che il beneficio derivante dall'azione legale coinvolga anche il nuovo proprietario e che, quindi, anche quest'ultimo debba sostenere quella porzione di spesa che il vecchio proprietario non ha pagato. È corretta la mia interpretazione?

La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 27 febbraio

Il problema è abbastanza ricorrente, perché quando la vendita dell'immobile avviene in pendenza di un contenzioso giudiziario, l'assemblea si trova a dover decidere a chi, tra nuovo e vecchio condomino, addebitare il relativo onere. Sovviene, sotto tale profilo, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, secondo cui «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente». Sulla base di tale principio, le spese di lite sostenute dal condominio andranno addebitate solo all'ex condomino venditore, qualora la vertenza sia iniziata prima del periodo citato dalla norma, mentre, diversamente, anche il nuovo condomino acquirente risponderà in solido con il suo dante causa.

Quanto, invece, ai benefici ricevuti dal condominio all'esito della sentenza vittoriosa ottenuta contro il costruttore, la questione dev’essere regolata secondo le intese raggiunte tra le parti in sede di compravendita. In mancanza di queste, sarà il nuovo condomino ad avvantaggiarsi dei benefici conseguiti con la sentenza, che, comunque, trattandosi di una condanna al pagamento di somme di denaro, ha effetto costitutivo, e quindi con effetti dalla sua pronuncia, e non già dichiarativo, con effetti che, invece, retroagirebbero al momento della proposizione della domanda.

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