Se l’amministratore rifiuta di consegnare i documenti
Potrà essere fatto ricorso all’autorità giudiziaria tramite richiesta di decreto ingiuntivo, ex articolo 633 del Codice di procedura civile
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 14 novembre
L’articolo 1130-bis del Codice civile stabilisce che i condòmini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e di estrarne copie a proprie spese. Il documento di cui si fa menzione nel quesito non sembrerebbe appartenere a questa categoria. Tuttavia, essendo relativo alle parti comuni dell’edificio, così come viene precisato, è comunque un diritto del condomino prenderne visione. Di fronte al diniego dell’amministratore potrà essere fatto ricorso all’autorità giudiziaria tramite richiesta di decreto ingiuntivo, ex articolo 633 del Codice di procedura civile. Si suggerisce di porre preventivamente la questione in assemblea e farla deliberare.
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