Se manca il contatore dell’acqua la spesa va ripartita in base ai millesimi di proprietà
Solo un accordo deciso all’unanimità potrebbe cambiare questo criterio
La ripartizione delle spese per il consumo idrico deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 1123 del Codice civile, norma di riferimento per la disciplina del riparto interno di qualsiasi spesa inerente le unità immobiliari.
Più precisamente, la ripartizione delle spese per il servizio idrico deve avvenire, in via preferenziale, in base al consumo reale purché oggettivamente rilevabile con gli adeguati strumenti tecnici. Tra questi, l'installazione in ogni unità di un contatore che consenta di utilizzarne la lettura come base certa per l'addebito dei costi.
Se, quindi, l'appartamento sia sprovvisto di contatore, la ripartizione dovrà avvenire in misura proporzionale al valore di proprietà espresso in millesimi. Criterio derogabile solo all'unanimità. Lo scrive il Tribunale di Roma con sentenza n. 19567 del 16 dicembre 2021.
La vicenda in Tribunale
A citare in causa il condominio sono i proprietari di alcuni immobili di una palazzina condominiale. La controversia nasce dalla delibera che, nell'approvare rendiconti e preventivi di gestione, aveva a loro avviso violato il regolamento che consentiva il rilascio di un massimo di due deleghe alla stessa persona. Nella vicenda, invece, erano tre le deleghe vantate da un singolo partecipante. Peraltro, la divisione dell'importo del consumo dell'acqua effettuata sulla base dei millesimi di proprietà era errata poiché ogni palazzina era munita di autonomi contatori a lettura individuale quindi andava effettuata per ogni singolo contatore.
Mancavano, poi, dei giustificativi di rimborso e c'erano altre irregolarità. Il Condominio sottolinea che i condòmini erano ben 200 per un totale di 6 palazzi nonché un supercondominio e, comunque, in sede assembleare non erano state formalizzate lamentele.
Posto che la questione riguardava l'approvazione della gestione condominiale delle parti comuni a sei palazzine, con più di venti condòmini e conteggiati i valori millesimali da computare, il Tribunale esclude l'invalidità della costituzione dell'assemblea per eccesso di numero di deleghe. Infatti, marca, per l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile – non derogabile dal regolamento – ogni condomino può intervenire all'assemblea anche con un rappresentante munito di delega scritta ma, se i condòmini siano più di venti, allora il delegato potrà rappresentare fino ad un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.
La «prova di resistenza»
In ogni modo, all'esito della cosiddetta prova di resistenza, non risultava che tale circostanza avesse realmente inciso sul rispetto dei quorum di legge previsti per la corretta formazione della volontà dell'ente di gestione. Quanto all'avviso di convocazione, poi, l'obbligo di preventiva informazione sul contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno risponde alle finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla deliberazione.
Ne discende che, per dirsi soddisfatto, non sarà necessario allegare all'avviso i singoli importi dei preventivi o dei consuntivi dei bilanci (Cassazione 25693/18) ferma la facoltà di prendere visione dei giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Non esiste, infatti, l'obbligo per l'amministratore di depositare i carteggi giustificativi del rendiconto ma solo di consentire a chi lo richieda di prenderne visione o estrarne copia.
La ripartizione
Tanto chiarito, il Tribunale si sofferma sul rilievo contabile e ricorda che in ambito condominiale la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 1123 del Codice civile, riferimento per la disciplina del riparto interno di qualsiasi spesa inerente le unità. Più precisamente, la ripartizione delle spese relative al servizio idrico deve avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l'effettivo consumo, a patto che sia rilevabile oggettivamente utilizzando le opportune strumentazioni tecniche, come l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare quella lettura come base certa per l'addebito dei costi. E, nel caso in cui l'abitazione non sia provvista di tale contatore, la ripartizione avverrà in proporzione al valore di proprietà e tale criterio sarà derogabile solo all'unanimità (Cassazione 17557/14).
Ebbene, nella vicenda, non avendo gli attori dimostrato che nell'anno discusso erano installati singoli contatori, la ripartizione non era affatto illegittima. Per tali ragioni, il Tribunale di Roma, annullata la delibera in uno dei punti ritenuti scorretti, boccia la domanda nella parte relativa alla censura contabile.