Segnalare la presenza di cani non costituisce un obbligo
Non può essere imposta la collocazione di un cartello nelle parti comuni, che avverta della presenza di cani di grossa taglia
La risposta de L'Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 febbraio
L'articolo 2052 del Codice civile disciplina la responsabilità per fatto illecito cagionato da animali, a carico del proprietario o di chi li ha in custodia. Pertanto si ritiene che, nel caso di specie, il proprietario dei cani sia il responsabile per gli eventuali danni dagli stessi cagionati. Si evidenzia, peraltro, che l'articolo 1138 del Codice civile, modificato dalla riforma del condominio (legge 220/2012), ha stabilito che le norme del regolamento condominiale non possono vietare ai condòmini di possedere animali domestici.
Ciò limita l'intervento nei confronti del proprietario dei cani, il quale, però, durante il tragitto degli animali attraverso le parti comuni, deve sorvegliarli con attenzione e deve adottare tutte le necessarie misure per evitare danni a cose e persone. Per rispondere nello specifico al quesito, la collocazione di un cartello nelle parti comuni, che avverta della presenza di cani di grossa taglia, può essere consigliata come fattore di prudenza, ma, tuttavia, non può essere imposta quale obbligo a carico dell'amministratore condominiale, che semmai potrà suggerirla al proprietario degli animali.
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