Senza fondo speciale, la delibera di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria è nulla
L’assemblea deve dare il via libera, vagliando i documenti tecnici che attestano la perfetta esecuzione delle opere
La giurisprudenza è costante nel ribadire che è nulla la delibera condominiale che approva i lavori straordinari senza istituire il fondo speciale. Il carattere imperativo dell’articolo 1135 comma 1, numero 4 del Codice civile, non ammette deroghe e non consente l’eventuale approvazione del preventivo dei lavori straordinari, escludendo a maggioranza la costituzione del fondo medesimo (tra le tante, Tribunale di Roma, sentenza 78/ 2021). L’esecuzione dei lavori e il loro completamento, previa pubblicazione di un piano di riparto successivo, sono “fatti giuridici” concludenti rispetto ai quali occorrerebbe, per rimettere in bonis gli effetti intra mura dell’obbligazione condominiale, sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei condòmini i documenti tecnici attestanti la perfetta esecuzione secondo la regola dell’arte delle opere precedentemente appaltate – se del caso ratificando la deliberazione originaria - , qui approvando anche il consuntivo finale dei lavori (il quale dovrebbe contenere al proprio interno la declinazione delle quote contributive dovute da parte di ciascun condòmino).