Il fondo speciale è obbligatorio, perché tutela i singoli condomini dal rischio di dover pagare alla ditta appaltatrice anche le quote dei morosi. L’obbligo rimane anche per i lavori con sconto in fattura.
L’art. 1135 del codice civile (modificato dalla legge 220/2012) al comma 1, n. 4, attribuisce all’assemblea di condominio il compito di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Si tratta di un “fondo speciale vincolato”: le somme del fondo devono essere infatti utilizzate soltanto per la specifica destinazione d’uso del fondo. La destinazione può riguardare specifici interventi...
Invalida la delibera che imputa all'acquirente le spese condominiali ante biennio
di Fulvio Pironti - Avvocato condominialista