Il fondo speciale è obbligatorio, perché tutela i singoli condomini dal rischio di dover pagare alla ditta appaltatrice anche le quote dei morosi. L’obbligo rimane anche per i lavori con sconto in fattura.
L’art. 1135 del codice civile (modificato dalla legge 220/2012) al comma 1, n. 4, attribuisce all’assemblea di condominio il compito di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.
Si tratta di un “fondo speciale vincolato”: le somme del fondo devono essere infatti utilizzate soltanto per la specifica destinazione d’uso del fondo. La destinazione può riguardare specifici interventi...
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