Si può deliberare a maggioranza lo stop dell’impianto di riscaldamento centralizzato
Deve però essere garantita la riduzione del consumo specifico di energia
In tema di condominio, la delibera che dispone l’eliminazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato per dar luogo a impianti autonomi nei singoli appartamenti può essere adottata a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del Codice civile, soltanto quando preveda che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni normative di cui alla legge 10 del 1991, ossia a garanzia della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fondi di energia rinnovabili.
Viceversa, va considerata nulla la delibera assembleare che si limita a stabilire il solo profilo soppressivo o abdicativo dell’impianto centralizzato, lasciando liberi i condòmini di installare l’impianto ritenuto più opportuno, senza fare riferimento ad alcun progetto di trasformazione dell’impianto centralizzato, nell’ottica di contenere il consumo energetico dell’intero edificio (in merito si veda, da ultimo, Cassazione sentenza 24976/2022).