L'esperto rispondeCondominio

Si può impugnare la delibera che ha approvato punti non presenti nell’Odg

L’assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati specificamente posti all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione

di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

La domanda
Nel verbale dell’assemblea per l’approvazione del consuntivo di gestione e del preventivo, a cui non ho potuto partecipare, non viene scritto alcunché in relazione a questi due punti, ma si parla solo della delibera di approvazione dei lavori per la riparazione delle infiltrazioni nella colonna del riscaldamento condominiale, che non erano inseriti nell’Odg (ordine del giorno). Nel verbale si cita anche una ricerca guasti effettuata dal manutentore condominiale sulle parti comuni due settimane dopo la riunione, il cui esito asseconderebbe l’onerosa spesa approvata in assemblea. Si chiede se sia possibile impugnare le decisioni prese.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 29 maggio
L'articolo 66 delle disposizione di attuazione del Codice civile stabilisce che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale deve contenere la specifica indicazione dei punti all’ordine del giorno. Se vi è omessa, tardiva o incompleta convocazione, la delibera sarà annullabile, ex articolo 1137 del Codice civile, su istanza dei dissenzienti o degli assenti (sono tali coloro non presenti di persona e neppure tramite il proprio delegato). Il termine di trenta giorni per impugnare decorre dalla data della delibera, per i presenti dissenzienti, e dalla data di ricezione del verbale per gli assenti. Se non viene impugnata nei termini citati, la delibera è valida e dev’essere rispettata da tutti i condòmini.

Nel caso specifico, il lettore precisa che l'avviso di convocazione riportava un ordine del giorno nel quale non era contenuto un punto relativo alle opere di eliminazione delle cause di infiltrazione alla colonna di riscaldamento condominiale, e che, tuttavia, l'assemblea ha deliberato su questo punto. Per le ragioni esposte si sarebbe potuto (o si potrebbe) impugnare la delibera nei termini indicati. Secondo la giurisprudenza di merito, anche nel caso in cui si trattasse di un'opera urgente per la riparazione di un guasto, la delibera sarebbe impugnabile, in quanto, «in materia di delibere condominiali, l’assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati specificamente posti all’ordine del giorno nell’avviso di convocazione e pertanto l’eventuale delibera prodotta deve essere annullata, a nulla rileva neppure l’urgenza di provvedere in ordine a detti argomenti in quanto urgenza in ogni caso non giustifica la compromissione dei diritti di informazione del condominio» (Tribunale Napoli, sezione IV, 2 dicembre 2021, n. 9755).

Per quanto riguarda gli altri due punti all’ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione, ma non trattati, si ritiene che ciò non dia luogo a invalidità, in quanto non si è in presenza di delibere che possano essere impugnate ex articolo 1137 del Codice civile.

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