La sublocazione consiste nella locazione posta dal conduttore in favore di un terzo con la creazione di rapporti diretti, relativi al contratto subordinato, tra il conduttore e sublocatore. Tale rapporto contrattuale rappresenta una pratica assai diffusa, sia ambito abitativo che non, disciplinata dal codice civile ma anche da leggi specifiche. Infatti, l'art. 1594 cod. civ. consente al conduttore, salvo patto contrario, di sublocare la cosa locatagli.
Inquadramento
Il principio generale posto dal nostro codice civile è che il conduttore "salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli", viceversa il conduttore "non può cedere il contratto senza il consenso del locatore" (art. 1594 cod. civ.). In particolare, per gli immobili adibiti ad abitazione, l'art. 2 della legge 392/1978, afferma che per la sublocazione totale dell'immobile è necessario il consenso del locatore. Invece, salvo patto contrario (ovvero una clausola contrattuale che preveda...
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