Fisco

Superbonus e impianto fotovoltaico: la misura spetta anche se l’utenza è intestata al comproprietario

Non è necessaria la coincidenza fra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto

di G. Sgrò – Centro studi Aiac

Con risposta 545/2022, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che si può fruire del superbonus per l'installazione di un impianto fotovoltaico anche qualora l'utenza e il contratto di cessione con Gse siano intestati al comproprietario.

Il caso

Un contribuente, comproprietario di un'unità immobiliare residenziale, ha specificato di avere effettuato, quale intervento trainato ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, l'installazione di un impianto fotovoltaico.L'istante ha sottolineato di essere committente dei lavori di efficientamento, di essere intestatario delle fatture e di avere effettuato i pagamenti delle stesse; l'intestatario dell'utenza elettrica e del contratto con il Gse è, invece, l'altro comproprietario e unico residente nell'unità immobiliare.Il contribuente ha domandato all'Amministrazione finanziaria se può fruire del superbonus.

La risposta dell'Amministrazione finanziaria

L'agenzia delle Entrate, nel fornire risposta al quesito, oltre a citare il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, ha richiamato la circolare 24 del 2020, la quale indica i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione, ossia proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), compresi i detentori di immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, oppure di comodato.In particolare, l'Amministrazione finanziaria si è soffermata sul comma 7 dell'articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, secondo cui «L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla condizione che sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, numero 387, l'energia non autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42- bis del decreto legge 30 dicembre 2019, numero 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, numero 8».

Conclusioni

Dunque, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, occorre, tra l'altro, che sia stipulata con il Gse la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete senza che sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula.L'agenzia delle Entrate ha sottolineato che in mancanza di una espressa previsione al riguardo, non è necessario che vi sia coincidenza fra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.Poiché, nel caso esaminato, il contribuente ha prodotto, con documentazione integrativa, il «contratto per il ritiro dell'energia elettrica» stipulato dal comproprietario dell'unità immobiliare con il Gse, l'Agenzia ha affermato che lo stesso può beneficiare del superbonus.

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