Devono essere computati, ai fini del raggiungimento della soglia del 30% prevista per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere, con esclusione del costo delle mere somministrazioni di materiali. Lo ha chiarito la recente risposta all’interrogazione parlamentare 5-03091.
Arriva quando ormai i più dei giochi sono stati fatti l’atteso chiarimento sul concetto di “stato avanzamento lavori”, così importante nelle vicende Superbonus legate alle ormai quasi del tutto scomparse opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. La nuova precisazione, tuttavia, rimane importante per dipanare qualche contestazione in corso ed evitare forse alcuni contenziosi.
Distinzione per tipologia di intervento
L’articolo 121, comma 1, del D.L. 34/2020 prevede che, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus in dichiarazione...
Le «case di ringhiera» ambrosiane, emblema di una tipologia edilizia popolare
di Fulvio Pironti - Avvocato condominialista
Reddito diverso da concessione di un diritto di superficie sempre tassato per cassa
di Elena Ferrari - Dottore commercialista
Precipitazioni atmosferiche: come isolare le coperture
di Oliviero Tronconi - Politecnico di Milano
Superamento dei limiti volumetrici: il nuovo equilibrio tra urbanistica e sviluppo edilizio
di Ivan Meo - Consulente giuridico