Devono essere computati, ai fini del raggiungimento della soglia del 30% prevista per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere, con esclusione del costo delle mere somministrazioni di materiali. Lo ha chiarito la recente risposta all’interrogazione parlamentare 5-03091.
Arriva quando ormai i più dei giochi sono stati fatti l’atteso chiarimento sul concetto di “stato avanzamento lavori”, così importante nelle vicende Superbonus legate alle ormai quasi del tutto scomparse opzioni di cessione del credito e sconto in fattura. La nuova precisazione, tuttavia, rimane importante per dipanare qualche contestazione in corso ed evitare forse alcuni contenziosi.
Distinzione per tipologia di intervento
L’articolo 121, comma 1, del D.L. 34/2020 prevede che, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus in dichiarazione...
Professione CTU. Responsabilità del consulente tecnico
di Paolo Frediani – Libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale