Tetti di spesa, si contano le unità esistenti a inizio lavori
Io e mia moglie siamo comproprietari al 50% di un immobile (casa plurifamiliare) costituito da tre unità immobiliari indipendenti (con ingressi e utenze autonomi) e accatastate separatamente, insistenti tutte e tre su un'unica area cortiliva in comune, con due accessi comuni pedonale-carraio dalla strada. La prima unità immobiliare (edificio A) è la nostra casa di abitazione, la seconda e la terza sono due miniappartamenti in un corpo staccato ma collegato all'abitazione principale da un porticato, uno in comodato gratuito a mia suocera (edificio C, 1° p. con scala esterna indip.) e uno (edificio B, p.t.) che vorremmo donare a nostro figlio. Possiamo usufruire del Superbonus per le 3 unità immobiliari?
Con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30/E che nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Ciò implica, in sostanza, che, con riferimento al caso prospettato dal lettore, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni. Il medesimo criterio va applicato anche ai fini del Superbonus.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui lo stesso, in uno alla moglie (comproprietaria) doni al figlio una delle unità abitative prima dell'inizio dei lavori, l'atto di cessione darà luogo alla costituzione di un condominio e, di conseguenza, sarà possibile accedere al Superbonus, secondo l'ipotesi del condominio negli edifici (nel qual caso di natura “orizzontale”) e non quello della unità immobiliare unifamiliare.
Ciò potrà risultare un vantaggio rispetto i meccanismi di calcolo del bonus, sicuramente più favorevoli al contribuente nella fattispecie del condominio. Va precisato che sempre nella circolare 30/E/20 era stato chiesto all'Agenzia di confermare l'accesso al superbonus da parte del condominio venutosi a creare a seguito della donazione (o della cessione) di una unità immobiliare abitativa al figlio da parte del proprietario di un intero edificio composto – oltre che da quella in oggetto - da altre unità immobiliari distintamente accatastate e non funzionalmente indipendenti. La risposta delle Entrate era stata positiva, a dimostrazione che è oramai acquisito (non solo a livello dottrinale e giurisprudenziale) il principio che non costituisce abuso del diritto mettersi legittimamente nelle condizioni di fruire di una agevolazione.
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