Tfr del portiere, circoscritto l’onere del nuovo proprietario
Anche se quest'ultimo risponde solidalmente con il suo venditore dei debiti relativi all'anno in corso al momento della compravendita e all'anno precedente
La risposta de L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 febbraio
A parte il minimo rateo corrispondente all'unico mese in cui il servizio è stato prestato a favore dell'acquirente, nel caso descritto dal quesito l'onere del trattamento di fine rapporto dovuto all'ex portiere spetta quasi integralmente al venditore. Bisogna, però, considerare il fatto che, nel rapporto con il condominio, il nuovo condomino acquirente risponde solidalmente con il suo venditore dei debiti relativi all'anno in corso al momento della compravendita e all'anno precedente, salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del vecchio condomino, che gli ha ceduto l'immobile (articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile). Il che significa che solo per tale periodo biennale l'amministratore potrà chiedere all'acquirente il pagamento, pro quota, di quanto dovuto al portiere, mentre per il restante importo dovrà rivolgersi direttamente all’ex condomino.
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