Locazione

Va risarcito il proprietario che per mancata consegna dell’immobile affittato lo venda tardi a prezzo più basso

La prova del maggior danno ricade in ogni caso sul locatore

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di Selene Pascasi

L'inquilino, nel riconsegnare l'immobile, è tenuto a pagare il corrispettivo fino ad allora dovuto. Il maggior danno, invece, scatterà solo se il proprietario provi di non aver potuto locare il bene a canone più elevato, venderlo a condizioni vantaggiose o usarlo direttamente. Lo puntualizza il Tribunale di Torino con sentenza 1618 del 14 aprile 2023.

I fatti di causa

Oggetto di lite, è l'appartamento di una coppia che, in adempimento dell'omologa di separazione, andava venduto per far fronte ai debiti assunti nell'interesse della famiglia. Di qui, trattandosi di immobile locato, la decisione di comunicare all'inquilina l'intenzione di non rinnovare il contratto alla scadenza. La donna, però, non lo rilasciava e si apriva la procedura di sfratto per finita locazione nel corso della quale il giudice individuava una data di rilascio, anch'essa disattesa.

Intanto, nonostante le difficoltà riscontrate dall'agenzia incaricata della vendita impedita dalla conduttrice all'accesso, arrivava una proposta di acquisto subordinata al liberarsi del bene e alla concessione di un mutuo. I promissari acquirenti, però, accertato lo stato di ammaloramento dell'immobile, si nascondevano dietro la mancata concessione del prestito e il contratto cadeva nel nulla. Le trattative, in ogni caso, andavano avanti e l'appartamento veniva venduto. Ma, lamenta parte proprietaria, gli ostacoli alle visite degli interessati, e i danni da omessa manutenzione, avevano rovinato il buon esito dell'affare sfociando in un sensibile calo del prezzo. Si chiedeva, quindi, il ristoro delle minori entrate. L'inquilina ribatte e rilancia: il canone mensile pattuito andava decurtato per mancato utilizzo del box collegato all'appartamento.

La decisione

Il Tribunale, ricostruita la dinamica dei fatti, concorda a metà. Circa la richiesta di risarcimento danni, la regola del riparto dell'onere della prova vuole che il locatore debba dimostrare sia i danni ulteriori arrecati all'immobile che le circostanze e le ragioni per cui debbano attribuirsi al conduttore. Nella vicenda, pertanto, se la presenza di muffe da sanificare e fori sulle pareti dovuti all'installazione di arredo erano da ricondursi ad un normale e consentito utilizzo del bene, degli ulteriori danni in ballo, mentre la conduttrice si era limitata a contestarne la riconducibilità al periodo di locazione, controparte ne aveva allegato relazione peritale. Quei danni, dunque, erano certamente da liquidarsi. Ecco che, bocciata per assenza di riscontri la questione del preteso ostruzionismo alle visite da parte dei papabili acquirenti, il Tribunale di Torino non poteva che accogliere parzialmente le richieste dei proprietari.

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