L'esperto rispondeCondominio

Alle spese per sostituire l’ascensore installato solo da alcuni condòmini sono chiamati solo questi ultimi

Ciò non esclude che altri possano tardivamente partecipare all'innovazione

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di Rosario Dolce

La domanda

Amministro un condominio dove nell'anno 2002 è stato installato ex novo un ascensore (il condominio ne era sprovvisto) e solo alcuni condomini hanno contribuito alla spesa di installazione riservandosi ovviamente l'uso dell'ascensore. Negli anni successivi altri condòmini contribuendo pro-quota hanno richiesto e naturalmente ottenuto il diritto di uso dell'ascensore. Oggi con le agevolazioni del 110% si potrebbe sostituire integralmente l'attuale ascensore, peraltro non a norma con quanto previsto dalla legge per abbattimento barriere architettoniche, con un nuovo ascensore che rispetti le attuali normative per abbattimento barriere architettoniche. Le domande che pongo sono: chi ha diritto di voto e che maggioranza occorre considerato che l'attuale ascensore entra a mio parere nella situazione di condominio parziale e se e' dovuto un rimborso economico ai condòmini attualmente costituenti il condominio parziale

A cura di Smart24Condominio
L'ascensore installato successivamente sfugge alla presunzione di condominialità ex articolo 1117 Codice civile. È quanto riporta la Suprema corte (Cassazione ordinanza 10850/2020) richiamando orientamenti consolidati: laddove uno o più condòmini installino un impianto di ascensore successivamente alla costruzione del fabbricato, quel bene sfugge alla presunzione di condominialità prevista dall'articolo 1117 e sarà onere di chi – successivamente – intende rivendicarne la (com)proprietà dar prova che l'intervento fu effettuato con il consenso suo o dei suoi danti causa.

Si è infatti più volte affermato che l'installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente, vanno ripartite non ai sensi dell'articolo 1124 Codice civile, ma secondo l'articolo 1123 Codice civile, ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino(Cassazione 5975/2004; Cassazione 3264/2005) costituisce innovazione, che può essere deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall'articolo 1136 Codice civile, oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condòmini, così divenendo l'impianto di proprietà comune.

Ergo, la sostituzione dell'impianto preesistente con uno nuovo, nell'ambito dei lavori del superbonus, importerà la necessità di far disporre sul merito i condòmini che sono comproprietari dell'impianto. Ciò non esclude che l'intervento si possa estendere anche ai condòmini che originariamente avevano scelto di non partecipare all'innovazione in disamina. Infatti, l'articolo 1121 Codice civile, ultimo comma, fa sempre salvo il diritto di partecipare in via sopravvenuta (Cassazione 20713/2017; Cassazione 8746/1993; Cassazione 3314/1971; Cassazione 614/1963).

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