Anche i condòmini dissenzienti devono finanziare gli interventi Superbonus approvati dall’assemblea
Al di là del parere sfavorevole, infatti, sono tenuti ad accollarsi le rispettive quote millesimali
Secondo l’articolo 9 bis del decreto Rilancio, secondo periodo: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole». Quindi, al di là del dissenso dei condòmini all’esecuzione delle opere di cui al Superbonus (che cede il passo al principio collegiale e al metodo della maggioranza nel caso di approvazione dei lavori), occorre che gli altri condòmini, sempre in sede assembleare, si accollino le rispettive quote millesimali. L’agenzia delle Entrate ha precisato che, ove ricorra la predetta fattispecie, in caso di fruizione non corretta dell’incentivo, ne risponderanno solo ed esclusivamente i condòmini che hanno aderito al bonus, restando esclusi da ogni rischio quelli che non hanno partecipato all’esecuzione degli interventi (risposta numero 620/2021).
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