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Anche i condòmini dissenzienti devono finanziare gli interventi Superbonus approvati dall’assemblea

Al di là del parere sfavorevole, infatti, sono tenuti ad accollarsi le rispettive quote millesimali

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di Rosario Dolce

La domanda

La domanda
L’assemblea condominiale, dopo l’approvazione degli interventi Superbonus sulle parti comuni dell’edificio, quantificate solo in linea di massima ma senza capitolati specifici, non intende accollarsi con ripartizione millesimale gli oneri fiscali dei condòmini dissenzienti. L’amministratore sostiene che siano questi ultimi a dover individuare e presentare i condòmini disposti all’accollo, diversamente i lavori inizierebbero/proseguirebbero ugualmente e i dissenzienti non potrebbero che prendere atto della necessità di aderire anche allo sconto in fattura oppure farsi carico dei lavori, nonostante non possano controllare l’operato del General contractor. Peraltro privo di organizzazione imprenditoriale per la realizzazione diretta delle opere. In questo caso i dissenzienti sono tenuti a pagare i lavori? Quali sono i rimedi esperibili contro questa deliberazione assembleare?

A cura di Smart24Condominio

Secondo l’articolo 9 bis del decreto Rilancio, secondo periodo: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole». Quindi, al di là del dissenso dei condòmini all’esecuzione delle opere di cui al Superbonus (che cede il passo al principio collegiale e al metodo della maggioranza nel caso di approvazione dei lavori), occorre che gli altri condòmini, sempre in sede assembleare, si accollino le rispettive quote millesimali. L’agenzia delle Entrate ha precisato che, ove ricorra la predetta fattispecie, in caso di fruizione non corretta dell’incentivo, ne risponderanno solo ed esclusivamente i condòmini che hanno aderito al bonus, restando esclusi da ogni rischio quelli che non hanno partecipato all’esecuzione degli interventi (risposta numero 620/2021).

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